Ordinanza n. 52/2026 - Perugia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del verbale di disposizione n. 073/72-1 del 4.3.2026, not.to il 6.3.2026 con prot. 6872 del 06-03-2006; 2) del verbale di disposizione n. 073/72-2 del 4.3.2026, not.to il 12.3.2026 con prot. 6878 del 06.0.3.2026; 3) del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2026-pg-0000020 del 10/2/2026 richiamato a fini motivazionali dai verbali di disposizione; 4) di ogni altro atto ad essi presupposto, successivo, consequenziale e/o comunque connesso e, in particolare, ove occorrer possa, di tutti i verbali di primo accesso ispettivo e interlocutori e di accesso ispettivo richiamati negli atti sopra citati 5) dei decreti n.33 e 34 del 3.4.2026, trasmessi con nota pec prot. 10611 del 3.4.2026, di rigetto dei ricorsi gerarchici ex art.14 D.lgs. 124/2024 proposti dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbali di disposizione e verbale unico di accertamento e notificazione relativi al pagamento di differenze retributive per 149 lavoratori, nonché decreti di rigetto dei ricorsi gerarchici
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due verbali di disposizione, un verbale unico di accertamento e notificazione, gli atti ispettivi presupposti e i decreti di rigetto dei ricorsi gerarchici. Dagli atti impugnati emergeva l'accertamento di obblighi di pagamento di differenze retributive riferite a 149 lavoratori nell'arco di cinque anni, connessi all'applicazione del CCNL CISAL ANPIT per i dipendenti delle case di cura. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né consente di ricostruire nel merito la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, rinviando la delibazione delle complesse questioni sollevate alla sede di merito. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l'esecuzione degli atti, comportando il pagamento delle differenze retributive accertate per 149 lavoratori e per un periodo di cinque anni, avrebbe potuto determinare il dissesto finanziario del consorzio. Nel bilanciamento degli interessi, il pregiudizio dei lavoratori non è stato ritenuto ulteriormente aggravabile, in quanto il nuovo gestore del servizio non applica più il contestato CCNL CISAL ANPIT, ma il CCNL Multiservizi. È stata quindi disposta la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati ed è stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 17 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda e la decisione cautelare; il TAR ha valutato il pregiudizio grave e irreparabile e ha bilanciato gli interessi contrapposti, disponendo la sospensione degli atti impugnati.
art. 14 d.lgs. 124/2024
ricorsi gerarchici ex art.14 D.lgs. 124/2024
La norma è richiamata quale base dei ricorsi gerarchici proposti dalla ricorrente e successivamente respinti con i decreti impugnati; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'esecuzione di un atto ispettivo che imponga il pagamento di rilevanti differenze retributive può integrare un pregiudizio grave e irreparabile quando, in relazione al numero dei lavoratori e all'arco temporale considerato, sia suscettibile di compromettere l'equilibrio finanziario dell'impresa destinataria.
- Il bilanciamento cautelare degli interessi deve considerare anche la situazione attuale dei lavoratori interessati: il pregiudizio derivante dalla sospensione può risultare non ulteriormente aggravato se il nuovo gestore del servizio applica un diverso contratto collettivo, non coincidente con quello oggetto dell'accertamento ispettivo.
- Quando la complessità delle questioni impedisce una loro compiuta definizione nella fase cautelare, il giudice può limitarsi a sospendere provvisoriamente l'efficacia degli atti impugnati e rinviare la delibazione della fondatezza delle censure all'udienza di merito.
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