Sentenza n. 3824/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento a) della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024:
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorso)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la graduatoria unica nazionale relativa al concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, chiedendone l'annullamento. Prima della decisione, ha depositato una dichiarazione personale di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Dal testo non risultano ulteriori motivi di ricorso esaminati nel merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha ritenuto vincolante la dichiarazione della ricorrente, in applicazione del principio dispositivo: fino a quando la causa non è trattenuta in decisione, la parte può disporre dell'azione e dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia. Il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, non trattandosi di una giurisdizione oggettiva finalizzata al solo accertamento dell'illegittimità dell'atto. Le spese sono state compensate tra le parti, considerata la natura della controversia, l'esito del giudizio e la mancata opposizione delle controparti costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La disposizione consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il giudice amministrativo non può proseguire d'ufficio il giudizio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, poiché il processo amministrativo non è una giurisdizione oggettiva diretta al mero accertamento dell'illegittimità dell'atto.
Come è indicizzato
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