Cassazione Civile, Ordinanza n. 21809/2022 del 11/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'anno 2009 emesso dal Comune di Latina nei confronti della società proprietaria di un immobile. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente ritenendo provata la fatiscenza dell'immobile e la comunicazione di tale stato all'ente impositore. In cassazione il Comune deduceva, con un motivo articolato ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, nonché la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 15 del regolamento ICI comunale. Sosteneva che la contribuente non avesse prodotto la documentazione richiesta dal Comune il 12.11.2014 per provare la fatiscenza dell'immobile, che la perizia di parte del 10.6.2010 non fosse rilevante per l'annualità 2009 e che vi fosse contrasto con una precedente sentenza della CTR Lazio passata in giudicato, relativa al medesimo immobile ma all'anno 2010, nella quale era stata riconosciuta la legittimità dell'avviso ICI e quindi esclusa la fatiscenza del bene.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché il giudizio d'appello era successivo all'1.9.2012 e ricorreva una ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c.; il ricorrente non aveva indicato e confrontato le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. Ha inoltre ritenuto che la doglianza di violazione di legge fosse solo apparentemente tale, ma in realtà mirasse a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, operazione preclusa in cassazione. La Corte ha osservato che la CTR aveva fondato la decisione su una documentazione già presentata nel 2008, su una perizia del 2010 e su un giudicato interno/esterno richiamato dai giudici di merito, mentre il Comune si era limitato a contestare la ricostruzione fattuale senza specificare un vero errore di diritto; ha inoltre rilevato che il preteso giudicato non era stato adeguatamente provato mediante deposito della sentenza con attestazione di cancelleria. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente non si è costituita. Disposto infine l'obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso può denunciare violazione di legge o vizio di motivazione, ma non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione del merito dei fatti e delle prove.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Nell'ipotesi di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
La disciplina limitativa del vizio motivazionale si applica ai giudizi di appello depositati dopo l'1.9.2012.
art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992
Richiamato dal ricorrente come norma che disciplinerebbe le condizioni per la debenza dell'ICI in relazione allo stato dell'immobile, ma la Corte non ravvisa una violazione deducibile nei termini prospettati.
art. 15 del Regolamento ICI del Comune di Latina
Richiamato dal ricorrente in combinato con la disciplina statale, ma senza che la censura superi il piano della contestazione fattuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare l'importo aggiuntivo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che deduca il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare puntualmente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- La censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando, in sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti già accertati dal giudice di merito.
- In cassazione non è consentito contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie se la doglianza non individua una specifica affermazione in diritto contraria alla norma, ma si limita a contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- L'eccezione di giudicato, per essere utilmente spesa in sede di legittimità, deve essere supportata dalla produzione del provvedimento e dall'attestazione del passaggio in giudicato; altrimenti il richiamo al giudicato resta indimostrato.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per contestare la valutazione di documenti e perizie compiuta dal giudice di merito quando la motivazione dia conto, in modo sufficiente, delle ragioni della decisione.
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