Cassazione Penale, Sentenza n. 33035/2024 del 22/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva confermato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto associativo di cui all'art. 74 D.P.R. n. 309/90 (capo C). Il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria riguardo alla sua partecipazione all'associazione di narcotraffico: in particolare, chiedeva una diversa interpretazione della intercettazione del 13 ottobre 2020 (nella quale Francesco Strangio diceva: "se era tutto a posto, prendevi 50.000 euro"), sostenendo che la frase potesse riferirsi solo ai sodali e non a lui, che sarebbe stato mero ascoltatore; negava di aver partecipato al reato fine del capo C6), sosteneva di avere solo offerto ospitalità al cugino per necessità personali e che il suo presunto apporto logistico in Belgio fosse neutro rispetto all'attività illecita.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione coerente e logica circa la sussistenza di gravi indizi: condivisione di investimenti e risorse, procacciamento comune di clienti, condivisione dei proventi, servizi di "staffetta", lunga durata dell'attività (gennaio 2020 - gennaio 2022) e alto numero di reati fine. Quanto al ricorrente, il Tribunale aveva valorizzato: l'intercettazione del 13/10/2020 (con la menzione dei "50.000 euro" correlata al carico sequestrato), la disponibilità della pizzeria "Marcello & fratelli" come luogo di incontro per programmare importazioni, l'ospitalità a Domenico Romeo in giorni cruciali (10/10/2020) e la messa a disposizione dell'autovettura per Francesco Strangio; inoltre, risultava un contributo finanziario e logistico riferibile all'importazione di 930 kg di cocaina (capo C22). La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse confutato adeguatamente gli elementi di fatto e che le sue censure si risolvessero in una diversa valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Per l'inammissibilità è stata condannata la parte al pagamento delle spese processuali e a una sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma I-ter, disp. attuaz. c.p.p.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309/90
La norma è stata interpretata come riferimento al reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti; la Corte conferma che gli elementi investigativi indicano la sussistenza dell'associazione contestata.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per prevedere la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma I-ter, disp. attuaz. c.p.p.
Richiamato per gli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in riferimento alla mancata sussistenza di ragioni di esonero dal pagamento della sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012)
Richiamata la regola di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso misure cautelari: sono sindacabili in sede di legittimità solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una mera diversa valutazione dei fatti.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, la Corte di Cassazione non riesamina i fatti: il ricorso è ammissibile solo per violazioni di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa valutazione degli elementi probatori.
- Intercettazioni contenenti riferimenti a somme o compensi possono essere ritenute indizi significativi se contestualizzate con altri elementi (durata dell'attività, condivisione di risorse, luoghi di incontro, servizi logistici).
- L'ospitalità o la messa a disposizione di un bene (abitazione, autovettura, locale commerciale) può assumere rilevanza ai fini dell'associazione a delinquere se inserita in un quadro investigativo che dimostra la sua finalità agevolativa per il traffico illecito.
- La prova della "affectio societatis" (rapporti continuativi, legami con soggetti apicali, partecipazione a finanziamenti e alla logistica) è centrale per qualificare la condotta come partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico.
- In situazioni simili, la difesa dovrebbe focalizzarsi su: dimostrare l'assenza di collegamento intenzionale (affectio societatis), contestualizzare e reinterpretare le intercettazioni con elementi probatori concreti, fornire prove di neutralità dell'atto di ospitalità o presto favore e segnalare eventuali vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione per rendere ammissibile il ricorso.
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