Sentenza del 28/04/2015 n. 1526 - Comm. Trib. Prov. Lecce
Processo tributario - Termini per ricorrere - Sospensione - Istanza in autotutela - Inefficacia - Rimessione in termini - Applicabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimessione in termini è stata respinta. L'inefficacia dell'istanza di autotutela ai fini della sospensione del termine per ricorrere non è stata considerata una causa non imputabile al contribuente. Pertanto, la decadenza dal termine processuale è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la mancata rimessione in termini per la proposizione del ricorso tributario, sostenendo che la presentazione di un'istanza di autotutela avesse sospeso o comunque inciso sul decorso del termine per ricorrere. L'istanza, tuttavia, non produceva effetti sospensivi e il contribuente non aveva rispettato il termine ordinario per impugnare l'atto.
Norme richiamate
Disciplina della rimessione in termini nel processo tributario
La rimessione in termini può essere concessa solo quando la decadenza dipende da una causa non imputabile alla parte. L'erroneo affidamento sugli effetti sospensivi di un'istanza di autotutela non integra, di regola, tale requisito.
Disciplina dei termini per la proposizione del ricorso tributario
I termini per impugnare gli atti tributari decorrono secondo le regole processuali ordinarie e non sono sospesi dalla mera presentazione di un'istanza di autotutela, salvo specifiche disposizioni applicabili.
Autotutela tributaria
L'istanza di autotutela è uno strumento amministrativo e, in assenza di una specifica previsione normativa, non sospende né proroga il termine per proporre ricorso giurisdizionale.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di autotutela non sostituisce il ricorso tributario e non deve essere considerata idonea a sospendere o interrompere il termine per impugnare l'atto.
- Il contribuente deve proporre il ricorso entro il termine previsto anche quando abbia contemporaneamente presentato un'istanza di autotutela.
- La rimessione in termini è eccezionale e richiede un impedimento oggettivo, imprevedibile e non imputabile alla parte; il semplice errore sull'efficacia dell'autotutela normalmente non è sufficiente.
- Per evitare la decadenza, l'istanza di autotutela e il ricorso giudiziale devono essere gestiti separatamente, verificando sempre la scadenza del termine processuale.
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