Cassazione Civile, Ordinanza n. 02217/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da una lite di vicinato tra proprietari di fondi contigui. I proprietari di un fondo hanno convenuto i vicini chiedendo, da un lato, l’accertamento dell’inesistenza o la limitazione di una servitù di passaggio, la riduzione in pristino di un muro e l’esatta determinazione della linea di confine; dall’altro, i convenuti hanno chiesto in riconvenzionale l’accertamento dell’esistenza di una servitù di transito per destinazione del padre di famiglia o per usucapione, oltre alla regolazione del confine secondo la propria consulenza tecnica. Il Tribunale ha determinato i confini sulla base della CTU, ha ordinato la rimessione in pristino di uno scolo delle acque e ha riconosciuto una servitù di transito, escludendo i mezzi pesanti. La Corte d’appello ha rigettato gli appelli di entrambe le parti. In cassazione i soccombenti hanno dedotto tre censure: 1) sulla regolazione dei confini, denunciando omesso/viziato esame delle osservazioni del consulente di parte, errata applicazione delle norme sui confini e del giudicato, nonché una errata individuazione del confine in presenza di muro comune o di elementi di recinzione; 2) sull’aggravamento della servitù di scolo, sostenendo che l’installazione di un rubinetto e di una canalizzazione aveva alterato il naturale deflusso delle acque; 3) sulla servitù di transito, lamentando che la Corte d’appello avesse giustificato il passaggio dei mezzi agricoli sulla base della vocazione agricola dei fondi, senza considerare che la servitù era funzionale a un’abitazione e che la sentenza non aveva esaminato la specifica doglianza relativa ai restringimenti e agli ostacoli frapposti all’esercizio del transito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettando il secondo. Ha ritenuto fondato il primo motivo perché la Corte d’appello non aveva adeguatamente esaminato le specifiche contestazioni dei ricorrenti sulla determinazione dei confini e aveva fatto riferimento in modo insufficiente ai rilievi del consulente d’ufficio, senza confrontarsi con le doglianze sulla natura del muro e sull’eventuale presenza di una rete di recinzione quale fatto rilevante per l’accertamento del confine. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché i ricorrenti sollecitavano una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Ha ritenuto fondato il terzo motivo perché la Corte d’appello si era limitata ad affermare, in modo apodittico, che la destinazione agricola del fondo giustificava il transito dei mezzi agricoli, senza esaminare la specifica contestazione degli odierni ricorrenti sulla concreta funzione della servitù e sui restringimenti dell’esercizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Trieste, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
è richiamato come parametro del vizio di motivazione/di apparente esame dei motivi di gravame; la Corte rileva che la censura è fondata quando il giudice d’appello non si confronta con le specifiche doglianze delle parti.
art. 880 c.c.
la Corte richiama la presunzione di comunione del muro e precisa che, in caso di muro comune tra proprietà confinanti, la linea di confine non coincide con la sola linea mediana del muro.
art. 950 c.c.
è evocato nel motivo relativo alla regolazione dei confini; la decisione ribadisce che il giudice deve procedere a una specifica e completa ricostruzione del confine, non limitandosi ad adesione acritica alla CTU.
art. 2909 c.c.
è invocato per il dedotto contrasto con giudicato; dal testo emerge che la censura è parte del motivo sui confini, ma la Corte non sviluppa un principio autonomo sul punto.
art. 380-bis c.p.c.
viene richiamato per la definizione camerale del ricorso e per la richiesta dei ricorrenti di decisione collegiale dopo la proposta del consigliere.
Massime di principio
- Nel giudizio di regolamento di confini il giudice di merito deve esaminare specificamente le contestazioni delle parti e non può limitarsi a richiamare in modo generico le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio.
- In presenza di muro comune tra fondi confinanti, la linea di confine non si identifica automaticamente con la mezzeria del muro, poiché il muro comune e l’area di relativa incidenza restano oggetto di contitolarità da parte dei proprietari confinanti.
- L’incertezza del confine può essere superata anche mediante un accertamento per facta concludentia, purché siano valorizzati fatti concludenti univoci, come la realizzazione concordata di una recinzione.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del fatto; le doglianze che contestano la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito sono infondate se mirano solo a sostituire una diversa lettura del materiale probatorio.
- La motivazione sul contenuto e sui limiti di una servitù deve confrontarsi con la specifica censura della parte e non può risolversi in una formula apodittica basata solo sulla destinazione astratta del fondo servente o dominante.
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