Cassazione Penale, Sentenza n. 9399/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del 03/05/2023 del G.U.P. del Tribunale di Trento (patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per il reato di cui all'art. 416 c.p. per due motivi principali: 1) inosservanza di norma processuale e violazione di legge per la mancata formalizzazione della richiesta di applicazione della pena (non risulta nei verbali né depositata per iscritto la manifestazione di volontà dell'imputato, non è chiaro se espressa direttamente o tramite procuratore speciale); 2) illegittimità della pena per omissione della pena pecuniaria già inflitta in una precedente sentenza per il reato più grave (si deduce un problema di conteggio delle pene nel caso di reato continuato e della necessità di aumentare sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, con richiamo a pronunce di legittimità).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato con riferimento al primo motivo: ha constatato l'assenza, nel fascicolo, di una valida manifestazione di consenso dell'imputato e dei contenuti dell'accordo di patteggiamento. Per tale motivo la sentenza è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Trento per il prosieguo del procedimento. Il secondo motivo è stato assorbito dalla decisione, benché la Corte abbia richiamato l'orientamento consolidato sulla determinazione della violazione più grave nel reato continuato.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina il procedimento per accordo (patteggiamento): la sentenza deve essere riferibile a una richiesta dell'imputato; occorre una chiara manifestazione di volontà e correlazione tra richiesta e decisione giudiziale.
art. 446 cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorrente in relazione alle formalità procedurali: la Corte ha ritenuto che mancasse la prova della formalizzazione della richiesta dell'imputato, con conseguente nullità dell'accordo apparente.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Limita il sindacato della Cassazione sulle sentenze di patteggiamento ai soli motivi elencati; i motivi proposti rientravano tra quelli ammessi e dunque erano sindacabili in Cassazione.
art. 416 cod. pen.
Norma sostanziale relativa all'associazione per delinquere: indica il capo di imputazione a carico dell'imputato e incide sulla determinazione della pena in caso di accordo.
SS.UU. 21/06/2018, n. 40983 (giurisprudenza)
Richiamata dal ricorrente come principio applicabile al reato continuato: secondo la pronuncia delle Sezioni Unite, in caso di reato continuato è necessario comparare le fattispecie per individuare la violazione più grave e modulare di conseguenza gli aumenti delle pene, comprese le pene pecuniarie.
Cass. Sez. 3, Sent. n. 25939/2013; Cass. Sez. 2, Sent. n. 36107/2017; Cass. Sez. 4, Sent. n. 30557/2016 (giurisprudenza)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui, nel reato continuato, la violazione "più grave" si individua in astratto in base alla pena edittale e al confronto fra le singole circostanze, utile per la determinazione degli aumenti sanzionatori.
Massime di principio
- Il patteggiamento richiede una chiara e documentata manifestazione di volontà dell'imputato: l'assenza della formalizzazione (nei verbali o per iscritto) può determinare l'annullamento della sentenza di patteggiamento.
- La Corte di cassazione, rispetto alle sentenze di patteggiamento, esercita sindacato limitato agli ambiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p. (espressione della volontà, correlazione richiesta-sentenza, qualificazione giuridica, illegalità della pena).
- Se non è possibile ricostruire i contenuti dell'accordo o la volontà dell'imputato, la Cassazione annulla senza rinvio e dispone la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo.
- Nel caso di reato continuato, la determinazione della violazione più grave e l'eventuale incremento delle pene (compresa la pena pecuniaria) si basa sul confronto tra le pene edittali e le circostanze specifiche di ciascun episodio; eventuali precedenti sentenze rilevanti devono essere considerate nel conteggio complessivo.
- Il pubblico ministero può proporre ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento quando ricorrono i motivi tassativi indicati dalla legge; tali ricorsi possono avere buon esito se si dimostra l'irregolarità formale o la mancanza di consenso effettivo dell'imputato.
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