Cassazione Penale, Sentenza n. 19362/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso del Pubblico ministero mirava a rovesciare l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova (16/01/2026) che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP all'indagato per il reato di cui all'art. 270-bis c.p. Il PM contestava in particolare: (i) la decisione del riesame di escludere l'utilizzabilità di documenti informativi israeliani trasmessi da un soggetto indicato come "AVI" (sostenendo che si trattava di una fonte "anonimizzata" e non di una fonte anonima, e che i documenti erano corredati da affidavit e seguivano linee guida internazionali); (ii) la mancata valutazione, o la valutazione erronea, da parte del Tribunale del riesame di elementi probatori quali intercettazioni e dichiarazioni di coindagati che, secondo l'accusa, confermerebbero il vincolo dell'indagato con Hamas e l'effettivo impiego dei fondi raccolti per finalità terroristiche. Il PM deduceva violazioni di norme procedurali sulla utilizzabilità delle fonti e contestava la motivazione del riesame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e privo della specificità richiesta dall'art. 581, comma 1-bis c.p.p. (il ricorrente non ha spiegato puntualmente come i documenti AVI incidessero sulla posizione specifica dell'indagato rispetto al compendio indiziario valutato dal tribunale). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza (mancata allegazione e trascrizione integrale degli atti richiamati) e perché esso chiedeva, in sostanza, una rivalutazione di merito delle prove, cosa non consentita in sede di legittimità. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la custodia in carcere resta in vigore e il ricorso del PM è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
Norma sostanziale contestata: reato connesso al terrorismo (contestazione oggetto della misura cautelare). La Corte non entra nel merito della qualificazione sostanziale, trattandosi di decisione di ammissibilità del ricorso.
art. 191 cod. proc. pen.
Richiamato nel primo motivo dal ricorrente in ordine alla utilizzabilità di documenti informativi esteri; la Corte non ha invece valutato nel merito l'argomento per inammissibilità del ricorso.
art. 240 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla utilizzabilità di atti informativi esteri; la decisione di Cassazione si è limitata a valutare l'ammissibilità formale del ricorso anziché risolvere la questione sostanziale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti di deduzione del ricorso: la Corte ha osservato che il ricorso era articolato nei limiti consentiti ma che mancava di specificità.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Base normativa per dichiarare l'inammissibilità del ricorso quando non siano osservate disposizioni procedurali; la Corte l'ha richiamata per fondare la declaratoria di inammissibilità.
art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen. (d.lgs. n.150/2022)
"l’impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici..."
La Corte ha applicato questo principio per ritenere il primo motivo generico: il ricorrente non ha specificato come i documenti contestati incidessero concretamente sulla posizione dell'indagato rispetto alla misura cautelare.
art. 203 cod. proc. pen.
Norma invocata dalla difesa (diritto della difesa a confrontarsi con la fonte) e richiamo al divieto di utilizzabilità delle fonti anonime; la Corte non ha risolto la questione di merito sull'utilizzabilità dei documenti esteri, limitandosi ad accertare l'inammissibilità del ricorso.
art. 497, comma 2-bis cod. proc. pen.
Richiamato nella discussione come esempio di tutela dell'anonimato di determinate fonti: la Corte non ha pronunciato una valutazione sostanziale sull'applicabilità nel caso concreto.
art. 31, comma 1-quater, d.l. n. 48 del 2025
Richiamato nel dibattito sulle garanzie per il personale dei servizi di intelligence; la Corte non ha deciso sul punto sostanzialmente.
art. 4 Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Invocato dalla difesa per sostenere che la trasmissione dei documenti dall'estero non abbia rispettato i canali formali; la Corte non ha effettuato un esame sostanziale della questione, avendo dichiarato inammissibile il ricorso.
art. 178, c.1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione all'incompletezza del fascicolo; la Corte non ha statuuto sulla questione di merito ma ha considerato la doglianza nel quadro dell'ammissibilità del ricorso.
art. 291, comma 1 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa in tema di scambi documentali tra autorità giudiziarie estere e italiane; la Corte non ha deciso sul merito.
art. 606 cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per precisare i limiti del sindacato in Cassazione: vizi di motivazione ammissibili solo se rientrano nelle fattispecie previste (es. motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica).
art. 24 e art. 111 Cost., art. 6 CEDU
Principi generali invocati a supporto delle garanzie del diritto di difesa e del processo equo; la difesa li ha richiamati nella discussione sull'accesso alle fonti, ma la Corte non ha risolto la questione sostanziale per via dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di cassazione l'impugnazione deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare puntualmente gli atti e allegare le trascrizioni/elementi richiamati, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile.
- La Corte di legittimità non riesamina il merito dei fatti né rivaluta liberamente il compendio probatorio: non è consentita una "nuova valutazione" delle prove in luogo del giudice di merito.
- Documenti provenienti da servizi o autorità estere (in particolare da fonti segrete o anonimizzate) pongono questioni complesse di utilizzabilità; occorre dimostrare concretamente la loro riferibilità e attendibilità in relazione alla posizione specifica dell'indagato.
- Il principio del contraddittorio e il diritto di difesa possono imporre limiti alla utilizzazione di fonti anonime, ma la soluzione dipende dalla specificità del caso e dalle garanzie fornite (affidabilità, modalità di acquisizione, canali di trasmissione formali).
- Se si contesta l'utilizzabilità di prove straniere, è importante documentare la conformità alle regole di assistenza giudiziaria internazionale o, in mancanza, spiegare perché la loro acquisizione sia compatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento e con il diritto di difesa.
- Le censure sull'insufficienza o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito sono ammissibili in Cassazione solo se riguardano vizi formali della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), non una diversa valutazione di merito.
- Per la difesa, quando si denuncia la contaminazione o l'illegittimità di prove raccolte all'estero (es. rischio di torture, pratiche collegate), è necessario fornire elementi concreti e specifici che colleghino tale rischio al materiale probatorio impiegato nel caso concreto.
- In procedimenti cautelari basati su compendi indiziari complessi, il PM che impugna deve spiegare come la rimozione o l'ammissione di determinati elementi probatori influisca materialmente sul quadro complessivo degli indizi a carico dell'indagato.
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