Cassazione Penale, Sentenza n. 30538/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di concorso in devastazione (fatti avvenuti durante la rivolta nel carcere di Foggia il 9/3/2020). La difesa deduceva: (i) carenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto alla partecipazione del Bentivoglio alla devastazione (vizi di valutazione delle fonti probatorie, filmati e relazioni); (ii) mancata sussistenza e attualità delle esigenze cautelari, anche alla luce del tempo intercorso e del contesto eccezionale (proteste legate alla pandemia), e omissione di considerare misure meno afflittive come gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato al controllo sulla correttezza giuridica e sulla logicità della motivazione del provvedimento di merito e non alla revisione dei fatti. Ha giudicato adeguata e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di riesame, che aveva fatto riferimento a rapporti della polizia penitenziaria, riprese video e altri elementi dalle quali risultavano gravi indizi di partecipazione del ricorrente alla devastazione (anche per il principio che la responsabilità a titolo di concorso può sussistere senza che l'agente compia materialmente l'atto distruttivo). Ha altresì ritenuto legittima la valutazione circa l'attualità del pericolo di recidiva, fondata sui precedenti e su ulteriori episodi di violenza, e proporzionata la scelta della custodia cautelare in carcere rispetto a misure meno afflittive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria è incaricata degli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata per la qualificazione dei fatti come 'concorso di persone nel reato' e per individuare la responsabilità collettiva nell'evento di devastazione
art. 112 cod. pen.
Invocata nella cornice della qualificazione penale; impiego nel provvedimento come riferimento normativo collegato alla responsabilità penale attribuita al ricorrente
art. 419 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di devastazione; interpretata come fattispecie sussistente alla luce della distruzione e dell'incendio documentati durante la rivolta
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di applicazione e motivazione delle misure cautelari personali e al relativo sindacato di legittimità
art. 273 cod. proc. pen.
Invocato dalla difesa e considerato dalla Corte nel contesto delle modalità di impugnazione e delle censure sulla motivazione del provvedimento cautelare
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla discussione sull'attualità delle esigenze cautelari e sulla possibilità di adottare misure meno afflittive
art. 275 cod. proc. pen.
Collegato alla regolamentazione delle misure cautelari e alla necessità che la scelta della misura sia adeguatamente motivata e proporzionata
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi a cura della cancelleria dopo la pronuncia
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica di legittimità: correttezza giuridica e logicità della motivazione; non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio
- La sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza può essere desunta da un complesso di elementi (videoriprese, rapporti degli agenti, riscontri processuali) e la loro valutazione spetta al giudice di merito, purché motivata in modo non manifestamente illogico
- La responsabilità a titolo di concorso nella devastazione può sussistere anche senza che il singolo agente abbia materialmente compiuto l'atto distruttivo, se risulta la sua partecipazione consapevole ai disordini
- Per l'applicazione della custodia cautelare la prognosi sul pericolo di recidiva e di reiterazione è rilevante; precedenti penali e successivi episodi di violenza rafforzano la necessità della misura più afflittiva
- La scelta di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari) deve essere considerata, ma il giudice può ritenere non affidabile il loro rispetto se, allo stato, gli elementi non consentono di farvi ragionevole affidamento
- Le censure in cassazione che si risolvono in una diversa valutazione dei fatti o in una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non accompagnate dall'indicazione di specifiche violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30487/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30488/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30489/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30490/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30491/2023 del 13/07/2023
- Sentenza penale · 13 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 30492/2023 del 13/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →