Cassazione Civile, Ordinanza n. 25707/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone e dei relativi soci per maggiori ricavi e maggiori redditi di partecipazione, con recupero a tassazione ai fini IVA, IRAP, IRES e IRPEF per l'anno d'imposta 2008. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibili i motivi di appello dell'Ufficio per asserita genericità e aveva comunque esaminato il merito, ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale e non sufficienti gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e difetto assoluto di motivazione, anche per asserita riproduzione delle difese di parte; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, per avere la CTR ritenuto inammissibile l'appello dell'Ufficio per difetto di specificità, nonostante l'atto conteneva critiche puntuali alla decisione di primo grado; 3) violazione delle norme sull'accertamento analitico-induttivo e sugli studi di settore, sostenendo che la CTR aveva erroneamente qualificato l'atto come accertamento da studi di settore e aveva illegittimamente escluso la legittimità dell'accertamento fondato sul raffronto tra contabilità e dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo e ha dichiarato inammissibile il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello alla luce del principio secondo cui l'onere di specificità è soddisfatto anche quando l'appellante ribadisca le ragioni già poste a base del proprio operato, purché contenga critiche effettive alla decisione di primo grado. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
norma richiamata come base dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa
art. 54, commi 1 e 2, d.P.R. n. 633 del 1972
norma richiamata come base dell'accertamento ai fini IVA
art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986
norma richiamata per l'imputazione ai soci dei redditi di partecipazione
art. 36, comma 2, nn. 3 e 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza deve contenere le richieste delle parti e la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto; l'omessa trascrizione o la riproduzione di atti di parte non determina nullità se la motivazione è comunque chiara ed attribuibile al giudice
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione sia meramente apparente o incomprensibile
art. 53, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
l'appello tributario deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione; tale requisito è soddisfatto anche se l'appellante ripropone le ragioni già svolte, purché contenga effettive critiche alla sentenza di primo grado
art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993, conv. in l. n. 427 del 1993
richiamato insieme alle altre norme sull'accertamento analitico-induttivo come parametro di legittimità dell'operato dell'Ufficio
art. 10 l. n. 146 del 1998
richiamato insieme alle altre norme sugli studi di settore e sull'accertamento, ma il motivo relativo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario, la motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto di riprodurre, in tutto o in parte, atti difensivi di parte, se le ragioni della decisione sono comunque chiaramente desumibili e riconducibili al giudice.
- La nullità per motivazione apparente richiede un difetto effettivo di intelligibilità della ratio decidendi; non basta la sintesi o la ripetizione di argomentazioni di parte.
- Nel processo tributario, l'onere di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando l'atto contenga critiche effettive alla sentenza impugnata; non è necessario che introduca motivi nuovi, essendo l'appello mezzo a devoluzione piena del merito.
- Se la decisione di merito è stata preceduta da una statuizione preliminare e assorbente di inammissibilità, le censure rivolte esclusivamente alla motivazione di merito svolta ad abundantiam sono inammissibili per difetto di interesse.
- La qualificazione dell'atto impositivo e la verifica della legittimità dell'accertamento analitico-induttivo devono risultare dal contenuto effettivo dell'avviso e dalle censure specifiche mosse in giudizio, non da mere affermazioni apodittiche della parte impugnante.
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