Cassazione Penale, Sentenza n. 34633/2023 del 08/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Sesta sezione ritenendo violato il diritto di difesa per una presunta "svista": l'avviso di deposito della relazione tecnica sulla valenza stupefacente delle piante sequestrate sarebbe stato notificato al difensore in costanza di dibattimento come esito di un'attività integrativa di indagine, mentre l'elaborato risultava essere pervenuto alla segreteria del P.M. dopo l'avviso di conclusione delle indagini e prima dell'udienza preliminare. D'Anna sostiene che tale tempistica avrebbe impedito alla difesa di conoscere tempestivamente un elemento decisivo e quindi di esercitare la facoltà di accedere ai riti alternativi, esercitabili solo in sede di udienza preliminare.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non vi fosse una svista percettiva ma una diversa valutazione della cronologia e del significato degli atti, sicché l'impugnazione attiene a una valutazione di merito non rimproverabile con il rimedio per errore di fatto. La Corte ha osservato che le attività integrative delle indagini, come le indagini difensive, non sono soggette a un termine finale e che il diritto di difesa e la possibilità di optare per riti alternativi non risultavano lesi poiché il fatto storico contestato era rimasto immutato. Per questi motivi il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso con contraddittorio scritto: indica la norma che ha consentito il procedimento scritto di trattazione del ricorso straordinario.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la determinazione delle spese e della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)
Giurisprudenza richiamata per la distinzione tra errore di fatto percettivo (svista materiale immediatamente rilevabile) e valutazione, stabilendo che il rimedio per errore di fatto è inammissibile quando l'errore denunciato sia di natura valutativa su un substrato fattuale correttamente percepito.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione ai criteri di determinazione delle sanzioni pecuniarie a carico del soccombente; utilizzata per giustificare la somma applicata alla Cassa per le ammende.
Massime di principio
- Il rimedio straordinario per errore di fatto è ammissibile solo quando si dimostri una svista percettiva oggettiva e immediatamente verificabile; non può essere utilizzato per contestare valutazioni di fatto o di diritto compiute dal giudice.
- La ricezione di una relazione tecnica da parte della pubblica accusa in momenti successivi non implica automaticamente la lesione del diritto di difesa: occorre provare che la conoscenza tardiva abbia effettivamente alterato la possibilità di esercitare un diritto processuale (es. accesso a un rito alternativo) e che il contenuto abbia modificato il fatto storico contestato.
- Le attività integrative di indagine, così come le indagini difensive, non sono per loro natura soggette a un termine finale rigido; pertanto la calendarizzazione e la valutazione della loro incidenza sui diritti delle parti richiedono un'analisi caso per caso.
- Per tutelare il diritto di difesa quando si riceve nuova documentazione probatoria in prossimità di udienze decisionali, è opportuno chiedere tempestivamente l'accesso agli atti, l'espletamento di consulenze difensive, e/o la remissione in termini o il rinvio dell'udienza per consentire l'esercizio effettivo dei diritti processuali.
- Se la censura riguarda una presunta omissione o svista materiale (date, notifiche mancanti, documenti non menzionati), è necessario documentare oggettivamente la contraddizione tra quanto affermato dal giudice e la prova cartolare; se invece la questione è di valutazione probatoria, il rimedio straordinario per errore di fatto sarà verosimilmente inammissibile.
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