Cassazione Penale, Ordinanza n. 38042/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputato per un tentato furto aggravato in concorso, punito con mesi otto di reclusione ed euro 180,00 di multa. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato tramite difensore e articolato in due motivi: primo, violazione dell'art. 131-bis c.p. per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; secondo, violazione dell'art. 62 n. 4 c.p. per il diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. Il ricorrente sosteneva che la motivazione di merito fosse carente e che il fatto dovesse essere considerato di minima offensività, anche in ragione del preteso modesto pregiudizio economico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte di appello nel negare la particolare tenuità del fatto, valorizzando l'entità non trascurabile dei danni cagionati all'autovettura e i numerosi precedenti penali specifici dell'imputato, elementi incompatibili con la qualificazione del fatto come occasionale e di minima offensività. Ha inoltre ritenuto insussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., richiamando l'orientamento secondo cui essa richiede un danno lievissimo, di valore economico pressoché irrilevante, valutando anche il pregiudizio complessivo e i danni ulteriori arrecati alla persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato come disposizione sul concorso di persone nel reato per la contestazione originaria
art. 56 c.p.
richiamato come norma sul tentativo, in relazione al reato contestato
art. 624 c.p.
norma base del furto, richiamata nella contestazione
art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p.
richiamato per le circostanze aggravanti del furto contestato
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è stata negata perché il fatto non era di minima entità e non aveva carattere occasionale
art. 62 n. 4 c.p.
la diminuente del danno di speciale tenuità richiede un pregiudizio lievissimo, di valore economico pressoché irrilevante
art. 133 c.p.
usato come criterio per valutare gravità del fatto, offensività e personalità dell'imputato
art. 616 c.p.p.
base per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando, valutati gli indici dell'art. 133 c.p., il fatto presenti un'offesa non minima e il pregiudizio arrecato non sia trascurabile.
- La particolare tenuità non è compatibile con condotte non occasionali o non sporadiche, soprattutto se l'imputato risulta gravato da precedenti penali specifici.
- L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone che il danno sia lievissimo e di valore economico pressoché irrilevante; la valutazione deve riguardare non solo il valore del bene o della cosa sottratta, ma il complessivo pregiudizio subito dalla persona offesa, compresi i danni ulteriori.
- In sede di legittimità, una motivazione di merito non viziata sul diniego di particolare tenuità del fatto o dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. rende il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile.
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