Sentenza n. 1458/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza n. 326/2024 - RGL n. 1398/2023, pubblicata in data 08.05.2024 dal Tribunale di Siena - Sezione Lavoro - nella persona del Giudice, dott. Delio Cammarosano, notificata il 14.10.2024 e passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Siena;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena n. 326/2024, recante il riconoscimento del diritto alla Carta del docente per sei annualità scolastiche
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, n. 326/2024, notificata al Ministero il 14 ottobre 2024 e divenuta definitiva. La pronuncia aveva accertato il diritto della docente all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all'accredito, mediante la Carta, di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali. Secondo la ricorrente, il giudicato era rimasto ineseguito, salvo il pagamento delle spese legali, e la domanda non comprendeva queste ultime. È stata inoltre chiesta la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha notificato il ricorso per ottemperanza il 24 giugno 2025, dopo il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era passata in giudicato, che il termine dilatorio per l'avvio dell'esecuzione era stato rispettato e che dagli atti non risultava l'avvenuta esecuzione da parte del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, accreditando mediante Carta del docente euro 500,00 per ciascuna delle cinque annualità indicate nella sentenza di ottemperanza — 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 — oltre interessi legali. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato a una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo. Le spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario della ricorrente.
Norme richiamate
l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Siena.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ha ritenuto tale termine rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino al saldo.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie a rendere effettiva l'esecuzione.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può ordinare l'ottemperanza a una sentenza definitiva del giudice ordinario quando l'amministrazione non abbia dato spontanea esecuzione al comando giudiziale, purché il giudicato e il suo contenuto siano comprovati.
- Ai fini dell'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; una volta decorso tale termine, l'azione può essere validamente proposta.
- Quando dagli atti non risulta l'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato e, per l'eventuale ulteriore inadempimento, nominare un commissario ad acta con facoltà di delega.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza fino all'effettivo saldo.
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