Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09914/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza del tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena. Il ricorrente deduceva censure relative al difetto di motivazione e all'erronea determinazione della pena, sostenendo quindi vizi del provvedimento di applicazione della pena. La Corte rileva però che, trattandosi di sentenza ex art. 444 c.p.p., il ricorso è ammissibile solo nei ristretti casi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., mentre le doglianze formulate non rientrano tra quelle consentite, poiché non denunciano l'illegalità della pena ma solo una sua asserita errata determinazione e un difetto motivazionale.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Richiama il limite oggettivo dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena, osservando che il ricorrente non ha dedotto questioni consentite dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ma ha contestato il difetto di motivazione e l'erronea determinazione di una pena che non risulta illegale. Conseguentemente applica le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Nel giudizio avverso sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è soggetto a tassativi motivi di impugnazione; sono inammissibili censure estranee a tali ipotesi, come quelle sulla motivazione o sulla mera quantificazione di una pena non illegale.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • La censura sul difetto di motivazione non è deducibile nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, salvo che si traduca nelle specifiche violazioni consentite dalla legge.
  • L'erronea determinazione della pena è deducibile solo se si traduce in illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è sufficiente contestare una quantificazione ritenuta semplicemente non condivisibile.
  • L'inammissibilità del ricorso determina automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.