Sentenza n. 922/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4570/2024 emessa in data 22 ottobre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, con beneficio di 500 euro per ciascun anno scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23. Una sentenza del Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a usufruire, per ciascuno di tali anni, del beneficio economico di 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero anche al rimborso delle spese legali. Poiché la sentenza non era stata spontaneamente eseguita, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento. Il ricorso è stato fondato sull'esistenza di un obbligo giudiziale definitivo, sulla mancata esecuzione della pronuncia e sull'avvenuta notificazione della sentenza all'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero il 17 febbraio 2025. Il Collegio ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Decorso inutilmente tale termine, il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, dovrà intervenire su istanza del creditore e provvedere entro i successivi centoventi giorni a determinare l'importo ancora dovuto e ad adottare gli atti necessari all'esecuzione, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano ha integrato il presupposto per l'accoglimento dell'azione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione applicabile all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di una pronuncia del giudice ordinario, ritenuta soddisfatta in ragione della notificazione della sentenza al Ministero.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la norma istitutiva della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Milano la cui esecuzione è stata richiesta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'Amministrazione non esegue una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché risultino soddisfatte le condizioni processuali previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile all'esecuzione contro la pubblica amministrazione.
- La mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, unitamente alla prova del passaggio in giudicato e della notificazione della sentenza, consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia del giudice ordinario.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- Quando l'attività del commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.
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