Cassazione Civile, Ordinanza n. 34353/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, all'esito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, una cartella di pagamento per il recupero di compensazioni fiscali ritenute eccedenti i limiti consentiti. La società aveva impugnato l'atto deducendo vizi procedimentali e contestando anche il merito della pretesa; in primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la confisca definitiva delle quote sociali avesse determinato confusione tra creditore e debitore ex art. 1253 c.c. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR pronunciato d'ufficio e extra petita la cessazione della materia del contendere; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1253 c.c. in relazione all'art. 50 d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la confisca non aveva estinto il credito tributario né fatto venir meno l'interesse alla decisione, poiché non vi era confusione tra i patrimoni della società debitrice e dell'ente impositore e l'Amministrazione doveva comunque poter ottenere un titolo utile per l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che la CTR aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere d'ufficio, senza istanza di parte, e senza verificare i presupposti necessari per affermare l'estinzione del debito per confusione. Ha richiamato il principio per cui, in caso di confisca di prevenzione di beni, aziende o partecipazioni sociali, l'estinzione per confusione ex art. 1253 c.c. opera solo nei limiti in cui il credito trovi capienza nel patrimonio oggetto di confisca, previa verifica dell'ammontare dei crediti e dell'entità del patrimonio. Ha inoltre affermato che la procedura di prevenzione non attrae nella propria sfera la decisione delle controversie tributarie relative a obbligazioni sorte prima della misura, sicché resta ferma la giurisdizione del giudice tributario sulla legittimità dell'atto impositivo e l'interesse dell'ente impositore a ottenere un titolo spendibile nella successiva fase concorsuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
norma sul controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, base dell'emissione della cartella di pagamento
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
norma richiamata per il controllo automatizzato ai fini IVA
art. 1253 c.c.
la confusione estintiva non può essere affermata automaticamente per effetto della confisca; occorre verificare capienza del patrimonio oggetto di confisca e consistenza del credito
art. 50 d.lgs. n. 159/2011
la confisca di prevenzione non determina di per sé l'estinzione delle controversie tributarie e non esclude il potere di accertamento dell'ente impositore
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per il difetto assoluto di motivazione
art. 112 c.p.c.
richiamato per la pronuncia extra petita sulla cessazione della materia del contendere
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del secondo motivo di ricorso
artt. 45 e ss. d.lgs. n. 159/2011
le misure di prevenzione patrimoniali non sottraggono al giudice tributario l'accertamento delle obbligazioni fiscali anteriori
artt. 57 ss. d.lgs. n. 159/2011
richiamati per la fase concorsuale di accertamento e soddisfazione dei creditori anteriori
Massime di principio
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può essere pronunciata d'ufficio in assenza di un fatto estintivo inequivoco e dei relativi presupposti processuali e sostanziali, né può prescindere dall'esame delle domande e delle difese residue delle parti.
- In caso di confisca di prevenzione di beni, aziende o partecipazioni sociali, l'eventuale estinzione del credito tributario per confusione richiede una verifica concreta della capienza del patrimonio oggetto di confisca rispetto ai crediti vantati dall'erario; non è sufficiente il solo dato della confisca definitiva.
- La procedura di prevenzione patrimoniale non assorbe la giurisdizione tributaria sulle obbligazioni fiscali sorte prima della misura, restando il giudice tributario competente a valutare la legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo.
- L'ente impositore conserva interesse ad agire per ottenere un titolo idoneo in sede tributaria anche quando il bene o la partecipazione siano stati sottoposti a sequestro o confisca, poiché tale titolo può essere rilevante nella successiva fase di accertamento o insinuazione concorsuale.
- Un atto di cartella emesso a seguito di controllo automatizzato può avere anche natura sostanziale di atto di accertamento, sicché la sua impugnazione può investire non solo il profilo esecutivo ma anche la fondatezza della pretesa tributaria.
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