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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34353/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso, all'esito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, una cartella di pagamento per il recupero di compensazioni fiscali ritenute eccedenti i limiti consentiti. La società aveva impugnato l'atto deducendo vizi procedimentali e contestando anche il merito della pretesa; in primo grado il ricorso era stato accolto. In appello, la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la confisca definitiva delle quote sociali avesse determinato confusione tra creditore e debitore ex art. 1253 c.c. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR pronunciato d'ufficio e extra petita la cessazione della materia del contendere; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1253 c.c. in relazione all'art. 50 d.lgs. n. 159/2011, sostenendo che la confisca non aveva estinto il credito tributario né fatto venir meno l'interesse alla decisione, poiché non vi era confusione tra i patrimoni della società debitrice e dell'ente impositore e l'Amministrazione doveva comunque poter ottenere un titolo utile per l'insinuazione al passivo nella procedura concorsuale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi, esaminati congiuntamente. Ha osservato che la CTR aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere d'ufficio, senza istanza di parte, e senza verificare i presupposti necessari per affermare l'estinzione del debito per confusione. Ha richiamato il principio per cui, in caso di confisca di prevenzione di beni, aziende o partecipazioni sociali, l'estinzione per confusione ex art. 1253 c.c. opera solo nei limiti in cui il credito trovi capienza nel patrimonio oggetto di confisca, previa verifica dell'ammontare dei crediti e dell'entità del patrimonio. Ha inoltre affermato che la procedura di prevenzione non attrae nella propria sfera la decisione delle controversie tributarie relative a obbligazioni sorte prima della misura, sicché resta ferma la giurisdizione del giudice tributario sulla legittimità dell'atto impositivo e l'interesse dell'ente impositore a ottenere un titolo spendibile nella successiva fase concorsuale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    norma sul controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, base dell'emissione della cartella di pagamento

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    norma richiamata per il controllo automatizzato ai fini IVA

  • art. 1253 c.c.

    la confusione estintiva non può essere affermata automaticamente per effetto della confisca; occorre verificare capienza del patrimonio oggetto di confisca e consistenza del credito

  • art. 50 d.lgs. n. 159/2011

    la confisca di prevenzione non determina di per sé l'estinzione delle controversie tributarie e non esclude il potere di accertamento dell'ente impositore

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il difetto assoluto di motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la pronuncia extra petita sulla cessazione della materia del contendere

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del secondo motivo di ricorso

  • artt. 45 e ss. d.lgs. n. 159/2011

    le misure di prevenzione patrimoniali non sottraggono al giudice tributario l'accertamento delle obbligazioni fiscali anteriori

  • artt. 57 ss. d.lgs. n. 159/2011

    richiamati per la fase concorsuale di accertamento e soddisfazione dei creditori anteriori

Massime di principio

  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può essere pronunciata d'ufficio in assenza di un fatto estintivo inequivoco e dei relativi presupposti processuali e sostanziali, né può prescindere dall'esame delle domande e delle difese residue delle parti.
  • In caso di confisca di prevenzione di beni, aziende o partecipazioni sociali, l'eventuale estinzione del credito tributario per confusione richiede una verifica concreta della capienza del patrimonio oggetto di confisca rispetto ai crediti vantati dall'erario; non è sufficiente il solo dato della confisca definitiva.
  • La procedura di prevenzione patrimoniale non assorbe la giurisdizione tributaria sulle obbligazioni fiscali sorte prima della misura, restando il giudice tributario competente a valutare la legittimità formale e sostanziale dell'atto impositivo.
  • L'ente impositore conserva interesse ad agire per ottenere un titolo idoneo in sede tributaria anche quando il bene o la partecipazione siano stati sottoposti a sequestro o confisca, poiché tale titolo può essere rilevante nella successiva fase di accertamento o insinuazione concorsuale.
  • Un atto di cartella emesso a seguito di controllo automatizzato può avere anche natura sostanziale di atto di accertamento, sicché la sua impugnazione può investire non solo il profilo esecutivo ma anche la fondatezza della pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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