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Sentenza

Sentenza n. 8450/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’ottemperanza della sentenza n. 17544 del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, sez. V stralcio, del 27 settembre 11 ottobre 2024;

Giustizia amministrativa202513731

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: nuovo diniego della domanda di cittadinanza adottato in riedizione del potere, dopo l'annullamento giudiziale del precedente diniego

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 17544 del 27 settembre-11 ottobre 2024, che aveva annullato il decreto del Ministero dell'Interno del 4 luglio 2017, recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 23 giugno 2016. In esecuzione della sentenza, l'Amministrazione ha svolto una rinnovata istruttoria e ha nuovamente rigettato la domanda con provvedimento del 20 marzo 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinnovata determinazione negativa dell'Amministrazione ha fatto venir meno qualsiasi utilità, anche strumentale, conseguibile attraverso l'accoglimento del giudizio di ottemperanza. L'interesse del ricorrente si è infatti spostato sul nuovo provvedimento di diniego, i cui termini di impugnazione non erano ancora scaduti. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in considerazione della sopravvenuta determinazione amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse

    Il ricorso è improcedibile quando, per il sopravvenire di una nuova determinazione amministrativa, il ricorrente non può più conseguire alcuna utilità, neppure strumentale, dall'accoglimento della domanda.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa, richiamata nel dispositivo, per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione di un nuovo provvedimento amministrativo in riedizione del potere, anche se nuovamente sfavorevole al ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse quando esclude qualsiasi utilità, anche strumentale, conseguibile dall'esecuzione della sentenza originaria.
  • Quando l'Amministrazione, in esecuzione di una sentenza di annullamento, adotta una nuova determinazione lesiva, l'interesse del privato si trasferisce sull'impugnazione del nuovo provvedimento, da proporre nei relativi termini, senza che il giudizio di ottemperanza possa mantenere un'utilità autonoma rispetto a tale nuova impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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