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Sentenza

Sentenza n. 408/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza n. 1448 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Prima.

Giustizia amministrativa202409131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Calabria che aveva respinto il ricorso contro il decreto di riesame con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa a un impianto di eliminazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, con dieci motivi, l’illegittimità del decreto commissariale di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA. Ha sostenuto: che l’AIA non avrebbe potuto beneficiare delle proroghe temporali previste dalla normativa senza il mantenimento continuativo della certificazione UNI EN ISO 14001 e che la sospensione dell’autorizzazione e l’inattività dell’impianto ne avrebbero impedito l’estensione; che sussistesse un uso civico sui terreni occupati dall’impianto e che le deliberazioni comunali dichiarative fossero efficaci anche in assenza del parere regionale, per formazione del silenzio-assenso; che fosse necessaria la relazione di riferimento prevista dal d.m. 15 aprile 2019, trattandosi di impianto destinato anche al trattamento di rifiuti pericolosi e in presenza di una falda acquifera e di una pavimentazione asseritamente non impermeabile; che mancasse una VIA valida ed efficace rispetto alle opere realizzate o da realizzare dopo la VIA del 2005 e l’AIA del 2009; che il TAR avesse imposto un onere probatorio eccessivo in relazione all’agibilità, alla capacità delle vasche, alle autorizzazioni del pozzo e dei piezometri, al nulla osta idraulico e alla valutazione di impatto sanitario; infine, che la conferenza di servizi non avesse coinvolto tutte le amministrazioni interessate e che al Sindaco non fosse stato consentito di rendere il parere previsto dall’art. 29-quater, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alla durata dell’AIA, ha ritenuto sufficiente il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 al momento del rilascio dell’autorizzazione, senza necessità di mantenerla per tutta la durata del titolo; la sospensione dell’AIA e l’inattività dell’impianto non incidono sull’esistenza del titolo né sull’operatività della proroga. In materia di usi civici, ha affermato che le deliberazioni comunali erano inefficaci, poiché l’accertamento dell’esistenza dell’uso civico spetta al Commissario per gli usi civici e il procedimento amministrativo regionale costituisce condizione di efficacia degli atti comunali; inoltre, data la specialità della materia e la pendenza del giudizio commissariale, non opera il silenzio-assenso tra amministrazioni ex art. 17-bis l. n. 241/1990. Ha escluso l’obbligo di relazione di riferimento ex d.m. 15 aprile 2019, ritenendo che essa riguardi le potenziali contaminazioni derivanti da sostanze usate, prodotte o rilasciate nell’installazione e non un impianto di mera eliminazione dei rifiuti. Ha ritenuto tardive le contestazioni relative a opere e profili già valutati nell’AIA del 2009, non tempestivamente impugnata; per le opere successive, ha considerato congrua e ragionevole la valutazione commissariale circa l’assenza di modifiche sostanziali tali da imporre una nuova VIA o un nuovo procedimento AIA, ferma la necessità di autonome autorizzazioni o di un successivo riesame ove gli interventi risultassero sostanzialmente difformi. I motivi dal quinto al nono sono stati respinti perché generici e privi di specifiche censure alla motivazione del TAR; il giudice d’appello ha comunque rilevato che le valutazioni del commissario erano adeguatamente motivate e rientravano nella discrezionalità amministrativa. È stato infine respinto il motivo sulla composizione della conferenza di servizi, poiché il Comune non aveva indicato quale concreto contributo istruttorio avrebbero apportato le amministrazioni non coinvolte, sicché la censura era meramente formale. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 29-octies d.lgs. 152/2006

    Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

    La certificazione UNI EN ISO 14001 rileva se posseduta al momento del rilascio dell’AIA; non è necessario il suo mantenimento continuativo per tutta la durata dell’autorizzazione.

  • art. 5, comma 1-quinquies, d.lgs. 152/2006

    Ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014.

    La sospensione dell’AIA o la temporanea inattività dell’impianto non incidono sull’esistenza del titolo autorizzativo ai fini della disciplina applicabile alle installazioni esistenti.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Il silenzio-assenso tra amministrazioni non opera, secondo la decisione, nell’ambito speciale del procedimento di accertamento degli usi civici caratterizzato dalla pendenza di un giudizio davanti al Commissario per gli usi civici.

  • art. 29-ter d.lgs. 152/2006

    La mancata presentazione della relazione di riferimento non rende incompleta la domanda AIA quando l’attività non rientra nell’ambito applicativo della relativa disciplina; nel caso esaminato non sussisteva l’obbligo di relazione per un impianto di eliminazione rifiuti.

  • art. 29-quater, comma 6, d.lgs. 152/2006

    La mancata partecipazione o consultazione del Comune non determina l’illegittimità del procedimento quando la censura non individua uno specifico contributo istruttorio che avrebbe potuto incidere sulla decisione.

  • d.m. 15 aprile 2019, n. 104

    La relazione di riferimento riguarda le potenziali contaminazioni derivanti da sostanze utilizzate, prodotte o rilasciate dall’installazione; la disciplina non è stata ritenuta applicabile alla mera gestione ed eliminazione dei rifiuti.

  • art. 28 d.lgs. 152/2006

    Le contestazioni relative al rispetto della disciplina VIA per opere già valutate e autorizzate non possono essere fatte valere nel successivo procedimento di rinnovo dell’AIA, se il precedente titolo non è stato tempestivamente impugnato.

  • art. 29 d.lgs. 152/2006

    Il procedimento di rinnovo o riesame dell’AIA non costituisce la sede per rimettere in discussione vizi della VIA o dell’autorizzazione originaria ormai divenute inoppugnabili.

Massime di principio

  • Ai fini dell’estensione a dodici anni del termine di efficacia dell’AIA prevista dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, è sufficiente che l’installazione risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001 al momento del rilascio dell’autorizzazione; non è richiesto il mantenimento della certificazione per tutta la durata dell’AIA.
  • La sospensione dell’AIA o la temporanea inattività dell’impianto non incidono sull’esistenza del titolo autorizzativo e, di per sé, non impediscono l’applicazione dei meccanismi normativi di proroga della sua efficacia.
  • Nel procedimento di rinnovo o riesame dell’AIA non possono essere dedotti, se non attraverso la tempestiva impugnazione del titolo originario, i vizi relativi alla VIA o alle opere già valutate e autorizzate con l’AIA precedente, divenuta inoppugnabile.
  • La relazione di riferimento prevista dal d.m. n. 104/2019 è richiesta in relazione alle potenziali contaminazioni derivanti da sostanze usate, prodotte o rilasciate dall’installazione e non è automaticamente necessaria per un impianto destinato alla mera eliminazione dei rifiuti.
  • In una controversia relativa alla composizione della conferenza di servizi, la censura sulla mancata partecipazione di determinate amministrazioni non può limitarsi a un rilievo formale, ma deve indicare quale concreto apporto istruttorio o decisorio sarebbe stato fornito e in che modo avrebbe potuto incidere sul provvedimento finale.
  • In appello sono inammissibili o infondate le censure che si limitano a riproporre le doglianze formulate in primo grado senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàAree protette, fauna e floraConferenza di servizi
RamiAmbienteProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTermini del procedimentoSilenzio della pubblica amministrazioneDecadenza e tardività

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