Cassazione Civile, Ordinanza n. 07802/2023 del 17/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imprenditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta in primo grado da un imprenditore individuale per ottenere l’annullamento di alcuni rapporti contrattuali e, in subordine, la nullità contrattuale, con ulteriori domande subordinate; il tribunale aveva dichiarato inammissibili alcune domande per difetto di interesse o di legittimazione passiva e rigettato il resto. In appello, la corte territoriale aveva dichiarato l’impugnazione inammissibile per violazione dell’art. 342 c.p.c., ritenendo i motivi generici perché sostanzialmente reiterativi delle difese di primo grado e non adeguatamente confrontati con la motivazione del tribunale. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.c., sostenendo che l’appello fosse invece sufficientemente specifico e che la corte di merito avesse errato nel dichiararlo inammissibile; a sostegno ha richiamato per relationem i paragrafi dell’atto di appello in cui erano sviluppati quattro motivi di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso perché il ricorrente, censurando la declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita violazione dell’art. 342 c.p.c., non ha riportato nel ricorso il contenuto dei singoli motivi di appello né li ha riassunti in modo autosufficiente e specifico; si è limitato a rinviare alle pagine dell’atto di appello, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza di secondo grado. La Corte ha quindi confermato il rigetto del ricorso, con condanna alle spese in favore delle due parti controricorrenti e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello deve contenere una critica specifica alla sentenza di primo grado; la verifica della sua specificità è presupposto della sua ammissibilità.
art. 434 c.p.c.
Norma richiamata dal ricorrente ma ritenuta inconferente perché riferita al rito del lavoro e non alla fattispecie in esame.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e specifico, con indicazione puntuale del contenuto della censura e dei fatti processuali rilevanti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando si impugna in cassazione una sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il ricorso deve a sua volta essere autosufficiente e indicare con precisione il contenuto dei motivi di appello censurati.
- Non è sufficiente rinviare per relationem all’atto di appello o alle sue pagine: il ricorrente deve riportare o riassumere in modo chiaro i motivi e spiegare perché essi sarebbero specifici e perché la declaratoria di inammissibilità sarebbe erronea.
- La deduzione della violazione di norme processuali richiede il puntuale confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con i fatti processuali rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L’erronea evocazione di una norma non pertinente al rito o al tipo di procedimento non consente di superare il difetto di specificità della censura.
Come è indicizzato
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