Sentenza n. 658/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Collocamento in lista d’attesa per l’inserimento in una Comunità Alloggio, disposto con nota del 26 maggio 2023, e atti presupposti; in appello, sentenza del TAR Sicilia, sede di Palermo, Sez. III, pubblicata il 20 maggio 2025, che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza di primo grado, insistendo nei motivi originari contro il differimento dell’inserimento in Comunità Alloggio, motivato dal Comune con l’insufficienza delle risorse finanziarie. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 3 e 32 Cost., della l. 328/2000, dell’art. 8-bis d.lgs. 502/1992, della normativa regionale siciliana, della circolare assessoriale n. 14/2008, dell’art. 3 l. 241/1990 e del D.P.C.M. 29 novembre 2001, nonché eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e travisamento. Sosteneva che, per il proprio stato di salute e per l’elaborazione di un programma terapeutico con valutazione multidimensionale, l’inserimento residenziale dovesse qualificarsi come prestazione sanitaria o sociosanitaria inclusa nei LEA, con compartecipazione del SSR, e non potesse essere subordinato alle disponibilità di bilancio comunali. Con il secondo motivo censurava l’insufficienza della ragione finanziaria a giustificare il differimento. Con il terzo deduceva violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, assumendo che la lista d’attesa costituisse un rigetto sostanziale dell’istanza urgente e che non potessero essere opposti ritardi imputabili all’Amministrazione. Con il quarto invocava i tempi massimi di attesa previsti per le prestazioni LEA dall’art. 1, comma 280, lett. a), l. 266/2005; in appello aggiungeva che, anche fuori dai LEA, la lista non potesse essere priva di un limite temporale, censura ritenuta nuova. Il Comune sosteneva che la prestazione fosse socio-assistenziale, interamente a proprio carico, e che il differimento fosse giustificato dai limiti finanziari.
La decisione
L’appello è respinto e la sentenza del TAR è confermata. Il primo motivo è infondato: la qualificazione della prestazione dipende anche dalle attività concretamente erogate dalla struttura. Nel caso specifico non risulta provata una componente sanitaria prevalente né la necessità di assistenza medico-sanitaria specializzata; la relazione sociale indica finalità di contrasto all’isolamento e promozione dell’autonomia. Le Comunità Alloggio considerate svolgono attività socio-assistenziale e la prestazione richiesta non è quindi ricondotta ai LEA; ne consegue che la spesa resta interamente a carico del Comune, senza compartecipazione del SSR. Il secondo motivo è infondato: per le prestazioni comunali di assistenza il vincolo di bilancio e la copertura finanziaria sono rilevanti, e il regolamento prevede una lista d’attesa per le richieste eccedenti posti o stanziamenti, consentendo interventi urgenti in deroga. L’appellante non ha provato condizioni tali da giustificare il superamento degli utenti che lo precedevano e nell’istanza non aveva indicato ragioni urgenti. Il terzo motivo è infondato: il collocamento in lista d’attesa non equivale a diniego, perché l’art. 14 del regolamento dispone che le richieste accettate per servizi soggetti a limiti numerici o a stanziamenti insufficienti siano inserite in lista; inoltre, non era stata formulata una specifica richiesta urgente. Il quarto motivo è infondato quanto alla dedotta applicazione dei tempi massimi LEA, poiché la prestazione non rientra nei LEA; è invece inammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., la distinta censura secondo cui qualunque lista d’attesa dovrebbe avere un termine massimo, perché proposta per la prima volta in appello. Spese del grado compensate. È liquidato al difensore dell’appellante, a carico dell’Erario e subordinatamente alla verifica della permanenza dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato, l’importo complessivo di € 1.291,69.
Norme richiamate
art. 3-septies d.lgs. 502/1992
Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione
La disposizione distingue le prestazioni sociosanitarie secondo natura del bisogno, complessità, intensità e durata dell’intervento; l’inclusione nei LEA delle prestazioni ad elevata integrazione sanitaria non comporta che ogni servizio residenziale per persone con disabilità psichica sia automaticamente una prestazione sanitaria.
D.P.C.M. 14 febbraio 2001
Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
Le attività di supporto sociale rese a persone con disabilità possono essere prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza comunale; la qualificazione va distinta dalle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e da quelle ad elevata integrazione sanitaria.
D.P.C.M. 12 gennaio 2017, art. 33
La richiamata disciplina prevede, inoltre, che i trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi intensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale, mentre i trattamenti residenziali socio-riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera.
La disciplina LEA differenzia i trattamenti residenziali in base all’intensità riabilitativa: quelli intensivi ed estensivi sono integralmente a carico del SSN, mentre quelli socio-riabilitativi sono a carico del SSN per il 40%; tale disciplina non si estende, per ciò solo, alle attività socio-assistenziali delle Comunità Alloggio.
art. 14 del regolamento comunale per l’accesso ai servizi residenziali
Le richieste accettate dal Comune per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d’attesa
Il collocamento in lista d’attesa riguarda richieste accettate per servizi soggetti a limiti di posti o a stanziamenti insufficienti e non costituisce, di per sé, un diniego dell’accesso.
art. 12 del regolamento comunale per l’accesso ai servizi residenziali
potendo il Comune fornire, in caso di assoluta necessità e per un tempo limitato, interventi d’urgenza ed indifferibili atti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita ai sensi dell’art. 2 e 32 Cost.
Il regolamento consente di derogare alla lista d’attesa e ai vincoli ordinari in presenza di assoluta necessità e urgenza, mediante interventi indifferibili e limitati nel tempo; la priorità richiede che le circostanze urgenti siano rappresentate e provate.
artt. 183, 191, 153, comma 5, e 193 d.lgs. 267/2000
gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 D.Lgs. citato, dovendo essere salvaguardati gli equilibri di bilancio
L’erogazione comunale di prestazioni assistenziali comportanti spesa è subordinata all’impegno contabile e alla copertura finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio; l’obbligo di assistenza non determina un’obbligazione di pagamento indiscriminata al di fuori delle risorse disponibili.
art. 10-bis l. 241/1990
Il provvedimento impugnato non costituisce un diniego, né sul piano formale, né su quello sostanziale, deponendo in tal senso il chiaro tenore testuale dell’art. 14 del regolamento comunale secondo cui “Le richieste accettate dal Comune per gli interventi e i servizi per i quali sussistano limiti numerici o stanziamenti di bilancio non sufficienti vengono collocate in lista d’attesa”.
Nel caso deciso non ricorreva un diniego sostanziale che imponesse il preavviso di rigetto: la richiesta era stata accettata e inserita nella lista prevista per insufficienza di posti o stanziamenti.
art. 104, comma 1, c.p.a.
Nel ricorso di primo grado, infatti, il motivo in esame era interamente incentrato sull’inclusione nei L.E.A. del ricovero presso una Comunità Alloggio (pag. 15 e pag. 16) e, quindi, la doglianza dedotta in questa sede non è ammissibile, integrando un motivo nuovo.
È inammissibile in appello la nuova censura secondo cui le liste d’attesa dovrebbero avere un termine massimo anche indipendentemente dall’inclusione della prestazione nei LEA, se tale questione non era stata dedotta in primo grado.
art. 130 d.P.R. 115/2002
secondo quanto previsto dall’art. 130 del D.P.R. n. 115/2002, “gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”
Gli importi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato sono ridotti della metà; il pagamento liquidato è subordinato alla verifica della permanenza dei requisiti per il beneficio.
art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002
La effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza
La permanenza dei requisiti reddituali del patrocinio a spese dello Stato può essere verificata anche dopo l’ammissione; la liquidazione dei compensi può quindi essere subordinata all’esito favorevole di tale controllo.
Massime di principio
- La qualificazione di una prestazione residenziale come prestazione inclusa nei LEA non dipende dalla sola condizione di disabilità o dal bisogno individuale di assistenza: occorre considerare anche la natura e l’intensità delle prestazioni concretamente erogabili dalla struttura e verificare se vi sia una componente medico-sanitaria prevalente o un trattamento terapeutico-riabilitativo conforme alle categorie previste dalla disciplina dei LEA.
- Le prestazioni socio-assistenziali comunali non generano un’obbligazione di spesa indiscriminata svincolata dalle regole contabili: l’assunzione della spesa richiede copertura finanziaria e rispetto degli equilibri di bilancio. Liste d’attesa per domande accettate ma eccedenti i posti o gli stanziamenti possono essere legittime, ferma la possibilità di interventi urgenti in presenza di assoluta necessità.
- Il collocamento in lista d’attesa previsto per richieste accettate in presenza di limiti numerici o di bilancio non equivale, di per sé, a un diniego dell’istanza; la priorità in deroga alla lista presuppone circostanze di urgenza o indifferibilità specificamente rappresentate e comprovate.
- È nuova e inammissibile in appello la censura che introduce un’autonoma ragione di illegittimità della lista d’attesa, se in primo grado il motivo era fondato esclusivamente sull’inclusione della prestazione nei LEA e la diversa questione non era stata dedotta.
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