Regolamento (UE) 2020/164
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/164 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutte le specie suine e che abroga il regolamento (CE) n. 379/2009 (titolare dell’autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), già autorizzato in precedenza, estendendone l’impiego alle specie e categorie di animali indicate nell’allegato. La Commissione si fonda sul parere favorevole dell’EFSA circa l’efficacia e la conformità alle condizioni di autorizzazione di cui al regolamento (CE) n. 1831/2003, pur segnalando un possibile rischio di sensibilizzazione delle vie respiratorie per gli utilizzatori. Contestualmente, viene abrogato il regolamento (CE) n. 379/2009. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rinnova l’autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) come additivo per mangimi per specifiche specie avicole e suine, e abroga il regolamento (CE) n. 379/2009.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego, nell’alimentazione animale, dell’additivo 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". L’autorizzazione riguarda le specie o categorie indicate nell’allegato: tutte le specie avicole ad eccezione degli uccelli ovaioli, tutte le specie avicole ovaiole, i suinetti svezzati, i suini da ingrasso e tutte le specie suine ad eccezione dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso. È un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; il rinnovo decorre secondo le condizioni dell’allegato fino al 26 febbraio 2030. Non sono previste prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Rinnovo dell’autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/164 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), alla luce della domanda presentata dal titolare dell’autorizzazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003. La Commissione fonda la propria decisione sul parere favorevole dell’EFSA del 5 aprile 2019, che ha riconosciuto la conformità dell’additivo alle condizioni di autorizzazione e la sua efficacia, pur evidenziando un potenziale rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori.
Quadro normativo di riferimento
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale, definendo motivi e procedure per rilascio e rinnovo delle autorizzazioni. La domanda esaminata dalla Commissione è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003, ed era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dagli articoli 14, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3.
Valutazione scientifica e conclusioni dell’EFSA
Secondo il considerando (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che:
- il richiedente ha fornito dati idonei a dimostrare la conformità dell’additivo alle condizioni di autorizzazione;
- l’additivo non produce effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente;
- l’additivo presenta efficacia nel migliorare la digeribilità dei mangimi per tutte le specie avicole da ingrasso, ovaiole, allevate per la produzione di uova o la riproduzione, nonché per tutte le specie suine;
- non sono necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato;
- l’additivo può comportare un potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie.
Alla luce di tale profilo di rischio, la Commissione ritiene opportuno prevedere misure di protezione per gli utilizzatori.
Autorizzazione e condizioni d’uso
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, classificato come "additivo zootecnico" nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’allegato identifica il prodotto come preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), in forma liquida e solida rivestita, con attività minima di 10 000 FTU/g.
L’impiego è autorizzato per le seguenti categorie:
- tutte le specie avicole ad eccezione degli uccelli ovaioli, con tenore minimo di 250 FTU/kg di mangime completo;
- tutte le specie avicole ovaiole, con tenore minimo di 150 FTU/kg;
- suinetti svezzati e suini da ingrasso, con tenore minimo di 250 FTU/kg;
- tutte le specie suine ad eccezione dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso, con tenore minimo di 500 FTU/kg.
Per tutte le categorie, la fine del periodo di autorizzazione è fissata al 26 febbraio 2030.
Prescrizioni per operatori e utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano riportate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 379/2009, che aveva già autorizzato la stessa sostanza per un diverso e più limitato insieme di specie. Il nuovo atto sostituisce dunque il regime autorizzatorio precedente con quello definito dal presente regolamento e dal relativo allegato.
Entrata in vigore e applicazione
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione
L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo specificato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni ivi indicate. L’allegato precisa il numero di identificazione 4a1640, il titolare dell’autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V., nonché la composizione dell’additivo, basata su 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233).
Specie destinatarie e dosaggi
L’allegato autorizza l’impiego per diverse specie e categorie animali con tenori minimi espressi in FTU/kg di mangime completo al 12% di umidità: 250 FTU per tutte le specie avicole ad eccezione degli uccelli ovaioli; 150 FTU per tutte le specie avicole ovaiole; 250 FTU per i suinetti svezzati e i suini da ingrasso; 500 FTU per tutte le specie suine ad eccezione dei suinetti svezzati e dei suini da ingrasso. Per ciascuna categoria è indicata la fine del periodo di autorizzazione: 26 febbraio 2030.
Condizioni d’uso e protezione degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.
Base scientifica e valutazione del rischio
Nei considerando, la Commissione richiama il parere EFSA del 5 aprile 2019, che ha concluso per la conformità dell’additivo alle condizioni di autorizzazione, l’assenza di effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori e sull’ambiente, nonché l’efficacia nel migliorare la digeribilità dei mangimi per le specie autorizzate. L’EFSA ha inoltre rilevato un potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie, motivo per cui la Commissione ritiene necessarie adeguate misure di protezione per gli utilizzatori.
Abrogazione del precedente regime autorizzatorio
L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 379/2009, che aveva autorizzato per dieci anni la 6-fitasi prodotta dallo Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) per un precedente perimetro di specie (polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe).
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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