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Sentenza

Sentenza n. 132/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento l’ordine di demolizione del Comune di Biancavilla n. 33 in data 20 maggio 2025, relativo all’edificazione di manufatti agricoli.

Giustizia amministrativa202501624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di demolizione di manufatti agricoli, depositi e pavimentazione pertinenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordine comunale di demolizione sostenendo che le opere, realizzate secondo la prospettazione difensiva in epoca anteriore al 1977 e oggetto di manutenzione ordinaria nel 2016, avessero natura pertinenziale rispetto all'attività agricola, fossero di modeste dimensioni, leggere e amovibili e non necessitassero di titolo edilizio. Ha contestato anche la demolizione di un'area di manovra e parcheggio, deducendo la compatibilità dell'uso con la destinazione agricola, le previsioni delle Norme Tecniche di Attuazione e la legge n. 129/1989. Ha inoltre invocato la pendenza di un'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 e la sussistenza della doppia conformità. Il TAR ha disposto istruttoria documentale, chiedendo la produzione di fotografie, delle pertinenti norme urbanistiche e del verbale di accertamento della Polizia Municipale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la pertinenza urbanistica è una nozione più restrittiva di quella civilistica e ricorre soltanto per opere accessorie, modeste, non autonomamente utilizzabili e non suscettibili di separata alienazione; la qualificazione pertinenziale non esonera quindi automaticamente dall'acquisizione del titolo edilizio. Nel caso concreto, il fabbricato in ferro risultava fissato mediante piastre a un solaio in cemento armato, erano presenti due depositi e una pavimentazione di circa 3.000 metri quadrati: elementi ritenuti indicativi di un impatto stabile sull'assetto del territorio e sul carico urbanistico. La pavimentazione costituiva una trasformazione permanente dell'area soggetta a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. e), e 10 del d.P.R. n. 380/2001; la destinazione agricola e la funzionalità del parcheggio all'attività agricola non escludevano l'obbligo del titolo edilizio. Neppure le norme urbanistiche che consentono opere a servizio dell'azienda agricola configuravano una liberalizzazione generalizzata, restando necessario il titolo richiesto dalla natura e dall'impatto dell'intervento. La mera possibilità di presentare un'istanza di accertamento di conformità non sospende né preclude il potere repressivo ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato né documentato la data di presentazione della domanda di sanatoria e non aveva provato l'effettiva datazione dei manufatti. Infine, le opere abusive dovevano essere valutate unitariamente: ove connesse in un intervento unitario, l'eventuale sanabilità di una parte non impedisce l'ingiunzione di demolizione dell'intero intervento, salva la possibilità di presentare, se ne ricorrono i presupposti, una domanda di sanatoria riferita al complesso unitario. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi il Comune costituito.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La mera presentazione o possibilità di presentare un'istanza di accertamento di conformità non sospende né preclude l'esercizio del potere repressivo edilizio e l'ingiunzione di demolizione.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L'accertamento di conformità può essere richiesto, ove ne sussistano i presupposti, ma la relativa istanza deve essere puntualmente indicata e documentata e non impedisce di per sé l'adozione dell'ordine di demolizione.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001

    Una pavimentazione di circa 3.000 metri quadrati, idonea a determinare una trasformazione stabile e permanente dello stato dei luoghi, rientra nella nozione di intervento edilizio rilevante soggetto a titolo.

  • art. 10 d.P.R. 380/2001

    Gli interventi che incidono stabilmente sulle caratteristiche del territorio richiedono il permesso di costruire quando riconducibili alle categorie previste dalla legge.

  • art. 64, comma 3, c.p.a.

    Il giudice può disporre l'acquisizione istruttoria della documentazione nella disponibilità dell'amministrazione relativa ai fatti di causa.

  • legge n. 129/1989

    Il richiamo alla generale ammissibilità delle aree a parcheggio non esonera dall'osservanza della disciplina edilizia quando l'intervento comporti una trasformazione stabile del territorio.

Massime di principio

  • La pertinenza urbanistica ha portata più restrittiva rispetto alla pertinenza civilistica: l'esonero dal titolo edilizio può operare solo per opere accessorie, modeste, non autonomamente utilizzabili e non suscettibili di separata alienazione, valutando in concreto impatto, carico urbanistico e modificazione dell'assetto territoriale.
  • Una pavimentazione di ampia estensione, quando determina una trasformazione stabile e permanente dello stato dei luoghi, costituisce intervento edilizio soggetto a permesso di costruire anche se l'area è destinata all'attività agricola e l'uso a parcheggio o manovra è funzionale all'impresa agricola.
  • Le norme urbanistiche che consentono opere al servizio di un'azienda agricola non liberalizzano la realizzazione di qualsiasi manufatto: resta necessario il titolo edilizio richiesto dalla natura, dalle caratteristiche e dall'impatto dell'intervento.
  • La mera presentazione, o la semplice possibilità di presentazione, di un'istanza di accertamento di conformità non sospende né preclude l'esercizio del potere repressivo edilizio; il ricorrente deve inoltre indicare e documentare puntualmente la data della domanda e gli elementi che ne fondano l'ammissibilità.
  • Quando opere abusive tra loro connesse costituiscono un intervento unitario, l'abuso deve essere valutato complessivamente e l'amministrazione può ordinare il ripristino integrale dello stato dei luoghi; l'eventuale sanabilità di una sola parte non impedisce la demolizione dell'intero intervento, salva una domanda di sanatoria riferita al complesso unitario ove possibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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