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Sentenza

Sentenza n. 981/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 934/2025 del Tribunale di Bologna, pubblicata il 24.7.2025.

Giustizia amministrativa202600147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 934/2025 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 934/2025. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero e gli uffici scolastici intimati non si sono costituiti in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già nominato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale o in un funzionario da questi delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'Amministrazione entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando una sentenza passata in giudicato, previamente notificata all'Amministrazione ai fini della decorrenza del termine dilatorio per l'esecuzione, rimane ineseguita oltre tale termine.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, includendo gli importi dovuti in forza della pronuncia e le spese del giudizio di ottemperanza, detratto quanto eventualmente già corrisposto.
  • In caso di persistente inadempimento successivo all'ordine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato anche nel dirigente dell'amministrazione o in un funzionario da questi delegato, per l'esecuzione sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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