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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17692/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (mutuataria)

La controversia

Un soggetto aveva agito in via sommaria ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo la condanna della controparte alla restituzione di complessivi euro 2.090.000, versati in quindici bonifici tra il 2010 e il 2016, tutti con causale "payment under loan agreement". A sostegno della domanda deduceva l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti. La convenuta ammetteva di aver ricevuto le somme, ma negava il mutuo, sostenendo che il denaro fosse stato trasferito per tramite dell'attore quale mero intermediario, nell'interesse del padre della resistente. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova del titolo giuridico della dazione; la Corte d'appello aveva confermato, rilevando che l'attore aveva provato solo la consegna del denaro, non il titolo restitutorio, e che la causale dei bonifici non bastava a dimostrare il mutuo, specie a fronte di specifica contestazione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione del diritto di difesa e del giusto processo per avere la Corte d'appello attribuito al rito sommario preclusioni istruttorie; 2) violazione degli artt. 1325 e 2697 c.c. per avere ritenuto sufficiente la sola contestazione del titolo da parte della ricevente e per avere posto a carico del mutuante la prova integrale della pretesa; 3) violazione dell'art. 1813 c.c. e vizio motivazionale, assumendo erroneamente che il mutuo dovesse essere provato per iscritto; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata considerazione di dichiarazioni giurate di terzi che il ricorrente chiedeva di produrre tardivamente in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché privo di decisività: comunque si volesse impostare il tema delle preclusioni nel rito sommario, nel caso concreto il ricorrente non aveva formulato tempestive istanze istruttorie né in primo grado né in appello, sicché la censura era solo formale e non incideva sulla ratio decidendi. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile, perché conforme a un orientamento costante secondo cui, quando il convenuto contesta il titolo, chi chiede la restituzione di somme asseritamente date a mutuo deve provare non solo la datio, ma anche il titolo giuridico dell'obbligo restitutorio. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di pertinenza, poiché la sentenza impugnata non aveva affermato alcun obbligo di forma scritta del mutuo, ma solo la mancanza di prova del titolo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme e, comunque, perché i documenti erano tardivi, non ritualmente prodotti e comunque non idonei a radicare un vizio di omesso esame. Non sono state liquidate le spese per la tardività del controricorso; è stato però dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    Il rito sommario è fondato sul principio dispositivo e richiede che le parti deducano tempestivamente le istanze istruttorie utili all'adempimento dell'onere probatorio.

  • art. 702-ter c.p.c.

    Il mutamento del rito può essere disposto solo quando la causa non sia compatibile con l'istruzione sommaria; non può servire a sanare carenze probatorie o istruttorie della parte ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    Chi agisce per la restituzione di somme deve provare integralmente i fatti costitutivi della pretesa, compreso il titolo giuridico che impone la restituzione.

  • art. 1813 c.c.

    È richiamato per sostenere che il mutuo non richiede forma scritta; la Corte osserva però che la decisione di merito non aveva fondato il rigetto su un requisito formale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle rationes di fatto delle due decisioni; inoltre non può essere usato per censurare tardive produzioni documentali.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il secondo motivo è dichiarato manifestamente infondato, in quanto contrastava con un consolidato orientamento sulla prova del titolo restitutorio nelle azioni di ripetizione di somme asseritamente date a mutuo.

  • art. 153 c.p.c.

    È evocato in relazione all'eventuale rimessione in termini per la tardiva produzione documentale, ma la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso è stato ritenuto tardivo rispetto al termine di deposito; per questo non sono state liquidate le spese di legittimità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Regola il procedimento camerale e il deposito della decisione dopo la riserva assunta in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 24 Cost.

    È invocato dal ricorrente per contestare le preclusioni istruttorie nel rito sommario, ma la Corte ritiene la censura non decisiva.

  • art. 111 Cost.

    È invocato insieme all'art. 24 Cost. per affermare la pretesa incompatibilità delle preclusioni istruttorie con il giusto processo; la Corte non accoglie la doglianza.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso per la restituzione di somme asseritamente date a mutuo, la mera prova della dazione del denaro non basta quando il destinatario contesti il titolo: l'attore deve provare anche la causa giuridica restitutoria posta a fondamento della domanda.
  • La causale apposta ai bonifici può costituire un elemento indiziario, ma non è di per sé sufficiente a provare l'esistenza del contratto di mutuo se il titolo è specificamente contestato e mancano ulteriori elementi convergenti.
  • Nel rito sommario di cognizione, le parti devono articolare tempestivamente le istanze istruttorie; in ogni caso non è consentito usare la pretesa insufficienza delle prove per ottenere una rimessione in termini finalizzata a colmare carenze originarie della domanda.
  • Il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esame di documenti tardivamente prodotti deve confrontarsi con le preclusioni processuali e, in presenza di doppia conforme, non può utilmente proporre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. senza dimostrare la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito.
  • Il giudice d'appello non viola l'art. 1813 c.c. quando rigetta la domanda per difetto di prova del mutuo: è censurabile solo una decisione che pretenda una forma scritta non richiesta dalla legge, non una decisione che pretenda la prova del titolo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRicorso per cassazioneInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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