Sentenza n. 11300/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento 1. del provvedimento prot. CA/2026/0084453 del 07/05/2026 che denega l'istanza di protrazione oraria dell'attività di trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali della ricorrente sino alle ore 03:00 autorizzandola solo sino alle ore 02:00;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento che autorizzava l’attività di pubblico spettacolo fino alle ore 02:00, anziché fino alle ore 03:00 richieste
Esito
Favorevole al ricorrente (organizzatore di spettacoli)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha parzialmente accolto l’istanza relativa alla manifestazione “Future Garden”, autorizzando trattenimenti danzanti, concerti e spettacoli musicali dalle ore 18:00 alle ore 03:00 nel periodo dal 22 maggio al 3 ottobre 2026, ma limitando l’orario di svolgimento alle ore 02:00. Il ricorso deduceva, tra l’altro, carenza di motivazione, poiché l’amministrazione non aveva indicato le ragioni della limitazione oraria né aveva richiamato atti istruttori idonei a giustificarla. La ricorrente evidenziava inoltre che, dal 2023 fino al momento della nuova istanza, analoghe autorizzazioni erano state concesse fino alle ore 03:00, sicché il mutamento dell’orientamento amministrativo avrebbe richiesto una motivazione esplicita.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha accolto il secondo motivo, ritenuto assorbente, relativo al difetto di motivazione. Il provvedimento non esplicitava alcuna ragione a sostegno della limitazione dell’orario alle ore 02:00 e non rinviava ad altri atti istruttori dai quali tale ragione potesse essere ricavata. Inoltre, la precedente concessione di autorizzazioni analoghe fino alle ore 03:00 rendeva necessaria una motivazione specifica sul mutamento di orientamento. L’atto è stato quindi annullato limitatamente alla parte concernente l’orario limite delle ore 02:00, con obbligo di Roma Capitale di riesaminare la fascia oraria autorizzabile. Nelle more del riesame, si applica il limite delle ore 03:00 richiesto dalla società. L’amministrazione conserva tuttavia la discrezionalità di confermare il limite delle ore 02:00, purché motivi adeguatamente la decisione. Roma Capitale è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, utilizzata dal TAR dopo la fase cautelare e sentite le parti.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo che limita l’orario di svolgimento di un’attività di pubblico spettacolo deve indicare le ragioni concrete della limitazione oppure richiamare atti istruttori dai quali tali ragioni siano ricavabili.
- Quando l’amministrazione si discosta da una prassi autorizzatoria precedente e limita più restrittivamente l’orario di un’attività già autorizzata in passato con durata maggiore, deve motivare specificamente il mutamento di orientamento.
- L’annullamento per difetto di motivazione di una limitazione oraria comporta l’obbligo dell’amministrazione di riesaminare la fascia oraria, senza privarla del potere discrezionale di confermare la limitazione, purché adotti una motivazione adeguata.
- Nelle more del nuovo esercizio del potere conseguente all’annullamento della limitazione oraria, trova applicazione l’orario richiesto dall’interessato, ove ciò sia espressamente disposto dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1352/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1354/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1355/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 96/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 19 giu 2026Sentenza n. 1422/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →