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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16194/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca dinanzi al Tribunale chiedendo la ripetizione di indebito per gli addebiti effettuati sul conto corrente in ragione della dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, dell'applicazione di un tasso ultralegale e della commissione di massimo scoperto. Il Tribunale aveva respinto la domanda per il periodo anteriore al 18.4.2002 e l'aveva accolta solo in minima parte per il periodo successivo. In appello la correntista sosteneva che il primo giudice avesse errato nel ritenere prescritto il diritto alla ripetizione delle somme addebitate dalla banca, e che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione dovessero valere anche elementi indiretti idonei a dimostrare l'esistenza di un'apertura di credito. La Corte d'appello respingeva il gravame ritenendo non provata l'esistenza di un'apertura di credito antecedente al 31.12.1988 e affermando che, in difetto di prova del fido, le rimesse avevano natura solutoria e quindi erano soggette a prescrizione dalla data dell'annotazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva, con il primo motivo, violazione di legge per avere la Corte territoriale preteso, anche per il periodo anteriore al 31.12.1988, la prova scritta del contratto di apertura di credito e per avere escluso il rilievo delle prove indirette; con il secondo motivo denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non essersi la Corte d'appello pronunciata sulle domande di nullità, accertamento e restituzione relative al periodo 1.1.1989-4.11.2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha richiamato l'orientamento più recente secondo cui il contratto di apertura di credito in conto corrente deve indicare l'ammontare della somma messa a disposizione del cliente; tale indicazione è necessaria non solo per la validità del contratto, ma soprattutto per qualificare le rimesse del correntista come meramente ripristinatorie della provvista e non come pagamenti solutori soggetti a prescrizione. Poiché dalla sentenza impugnata e dal ricorso non risultava che la ricorrente avesse indicato la somma affidata, la censura è stata ritenuta non concludente. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile rilevando che la questione sulle operazioni successive alla data indicata non risultava essere stata oggetto di specifico gravame e, comunque, la Corte territoriale aveva statuito sull'intera domanda confermando la decisione di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito richiede che l'attore provi i fatti costitutivi del diritto azionato.

  • art. 2935 c.c.

    Il tema della decorrenza della prescrizione è stato affrontato in relazione alla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse in conto corrente.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è inammissibile se la questione non risulta dedotta in appello e, in ogni caso, il giudice di merito ha deciso sulla domanda nel suo complesso.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'utilizzabilità delle prove indirette, ma la Corte non ne ha tratto un principio favorevole alla tesi della parte.

  • artt. 117 e 127 TUB

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la forma scritta non fosse necessaria in ogni caso; la Corte ha invece ribadito la necessità dell'indicazione dell'importo del fido ai fini della validità del contratto e della qualificazione delle rimesse.

  • art. 11 preleggi

    Richiamato nel primo motivo come parametro interpretativo, senza esito favorevole alla ricorrente.

  • art. 3 l. n. 154/1992

    Richiamato nel primo motivo dalla ricorrente in tema di forma del contratto di apertura di credito.

  • artt. 1418, comma 2, e 1346 c.c.

    La mancata indicazione dell'entità del fido comporta nullità per indeterminatezza dell'oggetto del contratto di apertura di credito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato ove dovuto in presenza dei presupposti processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito derivante da addebiti in conto corrente, il correntista che invochi la natura ripristinatoria delle rimesse per neutralizzare l'eccezione di prescrizione deve provare l'esistenza e i termini dell'apertura di credito rilevante ai fini della disponibilità accordata.
  • Il contratto di apertura di credito in conto corrente, in senso proprio, deve indicare l'ammontare della somma messa a disposizione del cliente; tale dato è essenziale per la validità del contratto e per distinguere le rimesse solutorie da quelle meramente ripristinatorie.
  • In mancanza di prova dell'affidamento e della sua entità, le rimesse effettuate sul conto sono trattate come pagamenti e la prescrizione dell'azione di ripetizione decorre dalle singole annotazioni passive.
  • La denuncia di omessa pronuncia è inammissibile quando la questione non risulta specificamente devoluta al giudice di appello e quando, comunque, la sentenza impugnata abbia deciso sulla domanda complessiva oggetto di causa.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàNesso di causalità

Testo integrale

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