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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20213/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dal concordato preventivo richiesto da una società cooperativa, che proponeva una soluzione liquidatoria assistita da finanza esterna e, per i crediti tributari e contributivi, un trattamento ai sensi dell'art. 182-ter l.fall. con pagamento integrale di alcune imposte e pagamento parziale di IVA, sanzioni e interessi. Il tribunale ammetteva la procedura e, in sede di omologazione, respingeva l'opposizione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo conveniente la proposta rispetto all'alternativa liquidatoria e facendo applicazione del cram down fiscale. La Corte d'appello rigettava il reclamo dell'Agenzia, rilevando che le censure erano generiche e non specificamente confrontate con le motivazioni del tribunale e con le relazioni del commissario giudiziale. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, lamentando che la Corte d'appello si fosse limitata a richiamare il primo giudice senza rispondere alle doglianze, anche sul computo delle sanzioni; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 180, comma 4, l.fall., sostenendo che nel concordato con transazione fiscale fosse onere del debitore dimostrare compiutamente la convenienza della proposta ai fini del cram down; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omesso esame di un motivo di reclamo relativo a un presunto conferimento fittizio in fondo patrimoniale di un immobile di pregio, finalizzato a sottrarlo ai creditori, e alla mancata estensione delle indagini patrimoniali a una ex amministratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha escluso che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente, osservando che la Corte territoriale aveva esaminato le doglianze e spiegato, anche tramite il rinvio alle conclusioni del commissario giudiziale e alle valutazioni del tribunale, perché la soluzione concordataria fosse più conveniente dell'alternativa fallimentare. Ha ritenuto infondata anche la censura sul riparto dell'onere della prova, poiché la ricorrente non aveva specificamente scalfito l'impianto argomentativo della decisione e comunque la Corte di merito aveva già valorizzato gli elementi istruttori e le relazioni del commissario. Infine, ha respinto la doglianza sull'omessa pronuncia/osservazione del fatto decisivo, rilevando che la questione era stata formulata in modo promiscuo e non autosufficiente, senza indicare dove e quando fosse stata discussa, e che in ogni caso non vi era omissione decisoria, essendo la pretesa incompatibile con la decisione di rigetto del reclamo. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo; nessuna statuizione sulle spese nei confronti del commissario giudiziale, rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 182-ter l.fall.

    richiamato per il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato con transazione fiscale; la proposta deve essere valutata anche in termini di convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

  • art. 180, comma 4, l.fall.

    Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

    la mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria non impedisce l'omologazione se il voto è determinante e la proposta risulta conveniente rispetto alla liquidazione, sulla base anche della relazione professionale.

  • art. 2697 c.c.

    invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la tesi del ricorrente di addossare al creditore dissenziente la prova contraria, valorizzando invece la completezza dell'istruttoria già svolta nel merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i vizi di nullità della sentenza, motivazione apparente e omessa pronuncia.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla solo se obiettivamente inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; non basta la mera sinteticità o il rinvio per relationem.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia; la Corte ribadisce che non vi è omessa pronuncia quando la decisione di rigetto è incompatibile con la pretesa non esaminata espressamente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro del dovere di motivazione, in collegamento con l'art. 132 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per il contributo unificato dovuto sul ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non è sufficiente la mera sinteticità, né il rinvio alle valutazioni del primo giudice se queste sono specificamente richiamate e fatte proprie in modo intellegibile.
  • Nel concordato preventivo con transazione fiscale, l'omologazione in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria richiede che il voto dell'erario sia determinante e che la proposta sia più conveniente dell'alternativa liquidatoria; il giudice può fondarsi sulle relazioni del commissario giudiziale e sulle risultanze istruttorie già acquisite.
  • Chi deduce in cassazione la violazione dell'art. 2697 c.c. deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a proporre una diversa lettura del materiale istruttorio o a riproporre genericamente le censure di merito.
  • La doglianza per omessa pronuncia non sussiste quando il rigetto della domanda o dell'eccezione è logicamente incompatibile con la decisione adottata, anche se manca un'espressa argomentazione sul singolo profilo.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione specifica del fatto, del suo avvenuto dibattito processuale e della sua decisività; in mancanza, il motivo è inammissibile o comunque infondato.
  • In sede di legittimità i motivi devono essere specifici, completi e riferiti alla decisione impugnata; la mera riproposizione delle stesse doglianze già svolte nei gradi di merito non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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