Sentenza del 22/09/2022 n. 27815 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Verifica della GdF per l'anno 2005: l'Agenzia delle Entrate ha accertato costi per retribuzioni in nero e ha determinato un maggior imponibile IRES, IRAP e IVA applicando un coefficiente (rapporto costi/ricavi pari a 1,85) per desumere ricavi non dichiarati. La società ha impugnato sostenendo che non vige un automatismo tra costi occultati e maggiori ricavi e che l'applicazione del coefficiente dell'Ufficio non fosse adeguata alla sua attività. La CTP di Milano respinge il ricorso; la CTR Lombardia accoglie parzialmente l'appello ritenendo che, per la tipologia di attività della società, i maggiori ricavi debbano essere equiparati ai costi occultati (rapporto 1:1) e ridetermina il maggior reddito sulla base delle retribuzioni in nero riconosciute in 28.835,00 euro (in primo momento nella sentenza era erroneamente indicato 90.548,00). La società ottiene poi la correzione dell'errore materiale (art. 287/288 c.p.c.) che sostituisce nelle motivazioni e nel dispositivo l'importo corretto di 28.835,00 euro. L'Agenzia impugna in Cassazione denunciando: 1) apparente motivazione della sentenza regionale (violazione D.Lgs. 546/1992, art. 36 e art. 360 c.p.c., comma 1, n.4); 2) illegittima correzione per errore materiale (sostenendo che si tratterebbe di errore revocatorio perseguibile solo con revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse logica e sufficiente (non apparente): il giudice aveva spiegato perché il coefficiente applicato dall'Amministrazione non fosse pertinente alla specifica attività della società e perché fosse più coerente utilizzare un rapporto 1:1 tra costi occultati e maggiori ricavi. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta e legittima la correzione dell'errore materiale operata ex artt. 287 e 288 c.p.c.: l'importo corretto (28.835,00 euro) risultava dagli atti processuali e dall'avviso di accertamento, l'errore era una svista materiale e non un errore di fatto idoneo alla revocazione; inoltre l'errata indicazione nella stesura non ha inciso sul criterio logico-argomentativo della decisione. Per questi motivi il ricorso è respinto; l'Agenzia è condannata alle spese di giudizio in favore della società (liquidate in Euro 8.000,00 oltre esborsi e oneri come da dispositivo). Sentenza depositata il 22/09/2022.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiesta di motivazione adeguata nei giudizi tributari; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR, pur sintetica, fosse logica e sufficiente a consentire il controllo di legittimità e non fosse quindi 'apparente'.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Ground di cassazione invocato per vizio di motivazione; la Corte ha applicato i criteri giurisprudenziali sull'apparente motivazione e ha escluso il vizio nel caso in esame.
Codice di procedura civile, art. 287 c.p.c.
Norma sul procedimento per la correzione di errori materiali nelle sentenze; la Corte ha ritenuto applicabile la correzione essendo l'errore una svista materiale e il dato corretto presente negli atti.
Codice di procedura civile, art. 288 c.p.c.
Previsione dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale; la CTR ha legittimamente emesso ordinanza di correzione e la Cassazione ha confermato la correttezza di tale rimedio.
Codice di procedura civile, art. 395 c.p.c.
Norma sulla revocazione per errore di fatto; la Corte distingue tra errore revocatorio (falsa percezione di fatto decisivo) ed errore materiale: nel caso il vizio era materiale e non rientrava nei presupposti della revocazione.
Costituzione, art. 111
Richiesto il 'minimo costituzionale' di motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione della CTR soddisfacesse tale soglia.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria desume ricavi non dichiarati da costi occultati (es. retribuzioni in nero), il giudice può valutare la congruità del coefficiente applicato dall'Ufficio alla luce della specifica tipologia di attività dell'impresa e sostituirlo con un criterio più aderente alla realtà economica (es. rapporto 1:1) se adeguatamente motivato.
- La motivazione della sentenza, anche se sintetica, è valida se espone un criterio logico-giuridico che consenta il controllo di legittimità: la mera adesione alla decisione di primo grado senza valutazione dei motivi d'appello sarebbe invece viziante.
- Gli errori materiali nella stesura di una sentenza (svista numerica o di trascrizione) possono essere corretti con il procedimento ex artt. 287-288 c.p.c. quando il dato corretto risulta dagli atti e la correzione non altera il fondamento logico-argomentativo della decisione.
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) è rimedio diverso e più stringente: riguarda la falsa percezione di un fatto decisivo che abbia determinato la decisione; non è applicabile per semplici sviste materiali che non incidono sul percorso motivazionale.
- Se l'Amministrazione ha già riconosciuto o non ha contestato in modo formale la correttezza dell'importo indicato negli atti, la contestazione successiva della correzione materiale della sentenza risulta più debole davanti alla Corte di legittimità.
- In contenziosi tributari, è utile documentare in modo chiaro la relazione tra costi e ricavi e, se si contesta l'uso di coefficienti standard, fornire elementi di comparazione o di natura economica che giustifichino un diverso criterio di quantificazione.
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