Cassazione Penale, Sentenza n. 36861/2024 del 03/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Quinci impugnava l'ordinanza del Tribunale della libertà che aveva dichiarato inammissibile il suo appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'aggravamento della misura cautelare da obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a custodia in carcere. Sosteneva di avere interesse a proporre l'appello (i termini sarebbero ancora pendenti) perché, se l'impugnazione fosse stata accolta, si sarebbe riattivata la misura meno grave e avrebbe potuto beneficiare della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 c.p.p. (pena residua entro i limiti previsti) e chiedere misure alternative. Denunciava inoltre vizio procedurale per mancato contraddittorio (art. 299, co. 4, c.p.p.) e sproporzione dell'aggravamento in relazione a una sola mancata presentazione. Infine chiedeva la sollevazione di questioni di legittimità costituzionale degli artt. 127, co. 9; 310; 568 c.p.p. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, essendo la sentenza di condanna divenuta irrevocabile prima della decisione sull'appello cautelare, la competenza sulle misure cautelari ancora in corso spetti al giudice dell'esecuzione (con ordinanza ex art. 667, co. 4, c.p.p.) e che il regime delle impugnazioni cautelari ordinario non sia attivabile una volta definitiva la pronuncia di merito. Ha inoltre rilevato che l'art. 656 c.p.p., pur prevedendo la sospensione dell'esecuzione per pene entro certi limiti, esclude la sospensione "nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna, si trovano in stato di custodia in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva" (art. 656, co. 9, lett. b). Quanto ai profili procedurali, la Corte ha confermato la legittimità della sostituzione della misura ex art. 276 c.p.p. in caso di trasgressione delle prescrizioni e ha ritenuto infondate le doglianze sul mancato contraddittorio e sulla sproporzione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il Quinci condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
Regola l'impugnazione dell'ordinanza in materia cautelare; la Corte segnala che l'attivazione del rimedio presuppone la non definitività della pronuncia di merito.
art. 276 c.p.p.
Attribuisce al giudice il potere discrezionale di sostituire la misura cautelare con una più grave in caso di trasgressione delle prescrizioni; tale potere può essere esercitato anche d'ufficio e giustifica la sostituzione disposta dal giudice di merito.
art. 299, co. 4, c.p.p.
Prevede il contraddittorio in caso di aggravamento per esigenze cautelari; la Corte ritiene che tale disciplina non impedisca l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 276 ove ricorrano violazioni delle prescrizioni e che l'aggravamento d'ufficio sia compatibile con la normativa richiamata.
art. 656, co. 5 e co. 9, lett. b), c.p.p.
Testo richiamato: "[...] ove la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47 ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione"; e co. 9, lett. b) esclude la sospensione "nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna, si trovano in stato di custodia in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva".
Stabilisce la possibilità di sospensione dell'esecuzione della pena entro certi limiti ma esclude la sospensione per chi è già in stato di custodia al momento della definitività della sentenza; questa esclusione impedisce al ricorrente di ottenere la sospensione nel caso concreto.
art. 667, co. 4, c.p.p.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la possibilità di adottare ordinanze "de plano" sulle questioni esecutive e cautelari dopo la definitività della sentenza; la Corte individua in questo giudice la sede competente per le misure cautelari persistenti.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali in cassazione; applicata alla parte soccombente (ricorrente).
art. 127, co. 9; art. 568 c.p.p. (richiesti in sede di eventuale questione costituzionale)
La Corte non ha ritenuto fondata la questione di illegittimità costituzionale prospettata dal ricorrente alla luce della soluzione applicata: la competenza sulle misure dopo la definitività è del giudice dell'esecuzione e le esclusioni dell'art. 656 co. 9 operano nei casi concreti.
Massime di principio
- Se la sentenza di condanna diventa definitiva prima che sia deciso un appello cautelare ex art. 310 c.p.p., la competenza sulle misure cautelari ancora in corso si trasferisce al giudice dell'esecuzione, non al giudice dell'impugnazione cautelare.
- L'art. 656 c.p.p. permette la sospensione dell'esecuzione per pene entro certi limiti, ma esclude la sospensione per chi è già in stato di custodia nel momento in cui la sentenza diventa definitiva (co. 9, lett. b).
- Il giudice può sostituire d'ufficio una misura meno grave con una più grave ai sensi dell'art. 276 c.p.p. in caso di trasgressione delle prescrizioni: ciò giustifica anche un aggravamento disposto oltre la richiesta del pubblico ministero.
- Il rispetto del contraddittorio (art. 299, co. 4) è importante, ma non sempre impedisce l'adozione d'ufficio di misure più gravi quando la legge e la giurisprudenza consentono la sostituzione per violazioni, specie se la decisione è sorretta da motivazioni concrete sulla inidoneità della misura precedente.
- In situazioni simili è preferibile agire tempestivamente: se c'è il rischio che la sentenza diventi definitiva durante i termini d'impugnazione, valutare misure immediate (es. istanze al giudice dell'esecuzione, opposizione ad ordinanze esecutive, ricorso cautelare immediato) poiché la possibilità di rimedio tramite l'appello cautelare può essere preclusa dalla definitività.
- Se si ritiene violato il contraddittorio o valutata la sproporzione della misura, oltre all'impugnazione cautelare preliminare si può prospettare l'opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione o chiedere misure alternative al momento dell'esecuzione, ma l'esito dipenderà dalle condizioni di detenzione al momento della definitività.
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