Sentenza n. 4045/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento - del Verbale n. -OMISSIS- della seduta del 7 marzo 2025, emanato dalla Commissione n. VIII istituita presso la Corte d'Appello di Napoli relativo all'attività di correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione di Avvocato svolte presso la Corte d'Appello di Milano, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 15/30) per l'elaborato del Ricorrente, contrassegnato con il n. -OMISSIS-; - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024/2025 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di Milano, appresa dal ricorrente a mezzo di “Comunicazione n. 6” del 09/04/2025, presso apposita area riservata sul sito internet del Ministero della Giustizia; - di ogni atto preordinato, presupposto, collegato, conseguenziale e/o in ogni altro modo connesso ai precedenti, anche di estremi ignoti al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione insufficiente di 15/30 attribuita a un elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il verbale della VIII Sottocommissione istituita presso la Corte d'Appello di Napoli, relativo alla correzione delle prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense svolte presso la Corte d'Appello di Milano per la sessione 2024/2025, nella parte in cui il suo elaborato è stato valutato con il punteggio di 15/30. Ha inoltre contestato la conseguente non ammissione alle prove orali e ogni atto connesso, chiedendo l'annullamento previa tutela cautelare. Il testo richiama la complessità della questione giuridica sottesa, anche in relazione al reiterato differimento legislativo dell'entrata in vigore dell'art. 46, comma 5, della legge n. 247/2012, ma non espone specificamente i singoli vizi dedotti dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nelle more del giudizio, il ricorrente ha dichiarato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione forense relativa alla sessione 2025/2026 e di essere stato ammesso alla successiva prova orale. Il Collegio ha ritenuto che egli avesse così ottenuto aliunde il bene della vita perseguito, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sulla valutazione relativa alla precedente sessione. Le spese di lite sono state compensate, considerata la pronuncia in rito e la complessità delle questioni sottese alla controversia.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della definizione del giudizio.
art. 46, comma 5, l. 247/2012
La sua entrata in vigore, reiteratamente differita dal legislatore, è indicata come elemento della complessità della questione giuridica sottesa alla controversia; il giudice non ne esamina il merito per effetto dell'improcedibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il ricorso contro la valutazione di una prova selettiva diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il candidato ottenga aliunde il bene della vita perseguito, purché tale sopravvenienza elimini l'utilità concreta e attuale di una decisione sull'atto impugnato.
- L'ammissione a una successiva prova orale conseguita dopo il superamento di una distinta prova scritta può determinare il venir meno dell'interesse a contestare la precedente valutazione negativa e la conseguente esclusione, se il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse e il giudice accerta che l'obiettivo sostanziale perseguito è stato comunque raggiunto.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione in rito del giudizio senza esame dei motivi di legittimità dedotti contro la valutazione della prova selettiva.
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