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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Firenze, Sezione 2

per l'ottemperanza - della sentenza del TAR Toscana, Sez. II, n. 87 del 19 gennaio 2024 (resa inter partes nel ricorso R.G. n. 1451/2022), notificata in data 19 gennaio 2024 ai fini dell’esecuzione, agli indirizzi pec dogane.arezzo@pec.adm.gov.it, dir.legalecontenzioso@pec.adm.gov.it ed in data 29 febbraio 2024, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione, all’indirizzo pec ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it; nonché per l’annullamento e/o la declaratoria di nullità ex art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a., ovvero in ipotesi previa conversione del rito ex art. 32 c.p.a., per l’annullamento in parte qua: - dell’Autorizzazione all’impiego di gasolio ad aliquota agevolata per la produzione di forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali (punto n. 9 tabella “A” allegata al Testo Unico Accise approvato con D.lgs. 504/95 e successive modificazioni), rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, DT V – Toscana e Umbria – Ufficio delle Dogane di Arezzo, con prot. AAMS-DGUD0046-Reg.Uff. n. 3903 del 14 febbraio 2025 (notificato in pari data); - della nota della Sezione Legale e Contenzioso dell’Ufficio delle Dogane di Arezzo della Direzione Territoriale Toscana e Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del 28 marzo 2025 (prot. AAMS|DGUD0046|REGISTRO UFFICIALE n. 7158); - e di ogni atto ad essi presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202501178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: autorizzazione all’impiego di gasolio ad aliquota agevolata, nella parte in cui ne limitava l’efficacia alla durata del contratto di appalto o accordo quadro, nonché nota di rigetto della richiesta di rimozione della limitazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società, già vittoriosa in un precedente giudizio nel quale era stato annullato il diniego dell’agevolazione prevista dal punto 9 della tabella A allegata al d.lgs. 504/1995, agiva in ottemperanza e, in via alternativa, per l’annullamento parziale della nuova autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane di Arezzo. L’Amministrazione aveva autorizzato l’applicazione dell’aliquota ridotta, ma aveva stabilito che l’autorizzazione decorresse dal sopralluogo e avesse scadenza con il contratto di appalto o accordo quadro. La ricorrente deduceva che tale limitazione temporale non fosse prevista dalla disciplina normativa e contrastasse con il contenuto conformativo della precedente sentenza, secondo cui l’agevolazione doveva essere verificata in relazione alle caratteristiche tecniche intrinseche dei macchinari. La domanda di nullità per violazione del giudicato era stata già respinta con sentenza non definitiva, con conversione del rito ai fini dell’esame della domanda di annullamento.

La decisione

Il TAR accoglie la domanda di annullamento parziale. L’autorizzazione all’aliquota agevolata prevista dal punto 9 della tabella A del d.lgs. 504/1995 è collegata alle caratteristiche tecniche intrinseche dei macchinari, non alla loro ubicazione o alla durata del contratto di appalto in esecuzione del quale vengono utilizzati. Di conseguenza, l’autorizzazione non può essere limitata temporalmente alla durata di uno specifico contratto o cantiere, né spazialmente a un determinato sito, potendo essere utilizzata sull’intero territorio nazionale. L’indicazione del cantiere e dell’ufficio territorialmente competente rileva soltanto per consentire il sopralluogo di verifica delle caratteristiche tecniche. La concreta presenza del macchinario nei diversi cantieri e la durata della permanenza assumono rilievo nella successiva fase di liquidazione del rimborso dell’accisa, mediante abbuono, nella quale l’Amministrazione deve verificare che i consumi siano stati correttamente contabilizzati e abbiano prodotto forza motrice all’interno di uno specifico cantiere. Viene quindi annullata in parte qua la limitazione temporale inserita nell’autorizzazione. Le amministrazioni resistenti sono condannate al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale era stata proposta la domanda di esecuzione della precedente sentenza.

  • art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a.

    Invocato per la declaratoria di nullità dell’atto asseritamente elusivo del giudicato; la relativa domanda era stata respinta con precedente sentenza non definitiva.

  • art. 32 c.p.a.

    Richiamato quale base per la conversione del rito ai fini dell’esame della domanda di annullamento.

  • art. 24 d.lgs. 504/1995

    Prevede l’ammissione dei prodotti energetici destinati agli usi indicati nella tabella A allegata al testo unico all’esenzione o all’aliquota ridotta prevista.

  • punto 9 della tabella A allegata al d.lgs. 504/1995

    Prevede l’aliquota ridotta per la produzione di forza motrice con motori fissi aventi le caratteristiche tecniche indicate dalla disposizione; il beneficio è collegato a tali caratteristiche e non alla durata del contratto di appalto o alla localizzazione del macchinario.

  • Circolare n. 33/D/2006

    Richiamata per confermare che la documentazione necessaria per l’autorizzazione riguarda le caratteristiche tecniche dei macchinari, mentre l’indicazione del cantiere serve al sopralluogo dell’ufficio competente.

  • Circolare n. 25/D dell’11 agosto 2011

    Richiamata per distinguere la fase autorizzatoria dalla successiva fase di liquidazione dell’abbuono, nella quale rilevano i cantieri e i consumi concretamente effettuati.

  • Circolare n. 5/D del 12 ottobre 2010

    Individua la documentazione diretta a comprovare, ai fini dell’abbuono, che i consumi siano riferibili all’attività svolta dai macchinari nei cantieri.

Massime di principio

  • L’autorizzazione all’applicazione di un’aliquota agevolata prevista per determinati macchinari deve essere rilasciata sulla base delle caratteristiche tecniche intrinseche dei beni, senza introdurre limitazioni temporali non previste dalla legge collegate alla durata del contratto di appalto o dell’accordo quadro.
  • Quando il beneficio fiscale è collegato alle caratteristiche del macchinario, l’autorizzazione non può essere circoscritta territorialmente al singolo cantiere: l’indicazione del sito operativo serve all’ufficio competente per effettuare il sopralluogo, non delimita l’efficacia sostanziale dell’autorizzazione.
  • La fase autorizzatoria, diretta a verificare le caratteristiche tecniche del macchinario, deve essere distinta dalla successiva fase di liquidazione dell’abbuono o rimborso, nella quale l’Amministrazione verifica i consumi concretamente effettuati, la loro contabilizzazione e il loro effettivo impiego nel cantiere.
  • L’Amministrazione non può subordinare l’efficacia di un’agevolazione prevista dalla legge a condizioni limitative prive di base normativa, quando tali condizioni incidono sull’ambito temporale o territoriale del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni amministrative pecuniarieGiudizio di ottemperanza
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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