Sentenza n. 2268/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.965/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 1.000,00 per la Carta del docente relativa agli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza n. 965/2025 del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a corrispondere complessivamente euro 1.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, l'applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica tramite PEC, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta del docente, senza indicare il Tribunale amministrativo competente, gli estremi della sentenza del giudice ordinario da eseguire o altri elementi idonei a individuare specificamente la controversia. La ricorrente non era presente in camera di consiglio. Sono state esaminate anche la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso telematico, la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182 c.p.c. e la concessione dell'errore scusabile ex art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, senza esaminare nel merito l'inottemperanza del Ministero e le richieste di penalità di mora e nomina del commissario ad acta. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale contenente gli elementi necessari a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia. La procura separata e generica non poteva beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, perché la mera estrazione di una copia informatica e il deposito telematico congiunto non suppliscono alla mancanza di un contenuto specifico né dimostrano che la procura fosse anteriore o coeva alla redazione del ricorso. Il Collegio ha escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione, richiamando l'Adunanza plenaria n. 11/2025, secondo cui la procura speciale deve esistere al momento della proposizione del ricorso. Ha inoltre escluso l'errore scusabile, poiché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti; la parte avrebbe quindi potuto adottare la soluzione più prudente. L'assenza del difensore della ricorrente non imponeva l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché la mancata presenza in camera di consiglio è stata ritenuta rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto della sentenza del giudice ordinario da eseguire.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il ricorso amministrativo deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale, la quale deve contenere elementi idonei a individuare l'oggetto, le parti, l'autorità giudiziaria e la specifica controversia.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la nozione di procura apposta in calce al processo telematico, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da sola, l'anteriorità o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non opera, secondo la decisione, quando i difensori non siano presenti all'udienza o alla camera di consiglio, in quanto tale assenza implica rinuncia alla possibilità di interloquire.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di sanare il difetto originario della procura speciale quando questa costituisce requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La facoltà di regolarizzazione non è applicabile al difetto della procura speciale nel processo amministrativo quando la procura valida deve sussistere già al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi alternativi e la parte ha scelto la soluzione meno prudente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede lo strumento richiesto dalla ricorrente nel giudizio di ottemperanza, ma la relativa domanda non è stata esaminata per l'inammissibilità del ricorso.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Sono richiamati per evidenziare che, nel processo amministrativo, la difesa tecnica è ordinariamente obbligatoria e giustifica l'esigenza di un conferimento del mandato specifico e accurato.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale base dell'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, presupposto del giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura alle liti separata dal ricorso deve essere una procura speciale e contenere elementi sufficienti a individuare la controversia, inclusi, secondo il caso concreto, l'autorità giudiziaria adita e il provvedimento del quale si chiede l'esecuzione; una formula generica riferita soltanto alla materia della pretesa non è sufficiente.
- La procura redatta su supporto analogico separato e depositata o notificata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente valida come procura apposta in calce: il deposito telematico congiunto non supplisce alla genericità del mandato e non dimostra necessariamente che esso sia anteriore o coevo alla redazione del ricorso.
- La procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, deve esistere al momento della proposizione del ricorso; il difetto originario non è sanabile mediante rinnovazione o regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile per il difetto di procura speciale quando la pronuncia dell'Adunanza plenaria abbia confermato uno degli orientamenti interpretativi già esistenti e la parte avrebbe potuto adottare la soluzione processuale più prudente; la mera presenza di orientamenti contrastanti non integra, di per sé, obiettiva incertezza scusabile.
- Quando il rilievo d'ufficio di una questione decisiva avviene in udienza o in camera di consiglio e il difensore della parte non è presente, il giudice non è tenuto a concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a., poiché l'assenza è considerata rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione.
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