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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24606/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato il reato ascritto estinto per prescrizione (maturata il 18/09/2019) e aveva nel contempo confermato le statuizioni civili. Denunciava: (1) errata applicazione dell'art. 578 c.p.p. e violazione dell'art. 6 CEDU perché la dichiarazione di estinzione per prescrizione, unita al mantenimento delle responsabilità civili, sarebbe di fatto equivalente a una condanna; (2) inosservanza del settimo comma dell'art. 157 c.p., sostenendo di non essere stato messo in condizione di rinunciare alla prescrizione perché l'avviso di fissazione dell'udienza d'appello non richiamava la maturazione della prescrizione e perché il pubblico ministero aveva chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure: rispetto al primo motivo, ha affermato che la disciplina prevista dall'art. 578 c.p.p. non offende il principio di presunzione d'innocenza, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021; quanto al secondo motivo, ha ritenuto che non sussista l'obbligo di dare avviso specifico della maturazione della prescrizione nella citazione per l'appello e che la difesa avrebbe potuto rilevarne il perfezionamento, quindi non si è verificata alcuna compressione del diritto a rinunciare alla prescrizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per giustificare la dichiarazione di estinzione per prescrizione in appello; la Cassazione conferma la legittimità della disciplina che consente tale declaratoria senza violare la presunzione d'innocenza, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021.

  • art. 157, comma 7, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che non gli è stata data la possibilità di rinunciare alla prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che non esiste obbligo di notificare la maturazione della prescrizione nella citazione per appello e che la difesa poteva rilevarne il perfezionamento.

  • art. 6 CEDU, par. 1 e par. 2

    Invocato dal ricorrente (art. 6, in particolare il diritto a un processo equo e la presunzione d'innocenza). La Cassazione, richiamando la Corte costituzionale, ha ritenuto che l'applicazione di art. 578 c.p.p. non contrasti con l'art. 6 CEDU.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182 del 2021

    Centrale per la decisione: la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p. prospettate con riferimento alla presunzione d'innocenza e ad altre norme UE/Costituzionali; la Cassazione si attiene a questa pronuncia per affermare la fondatezza della disciplina.

  • Direttiva (UE) 2016/343 (articoli richiamati nel ricorso)

    Richiamata nella discussione sulla presunzione d'innocenza e sul diritto di essere presenti al processo; la Corte costituzionale e la Cassazione hanno ritenuto che l'art. 578 c.p.p., così come applicato, non violi i parametri richiamati dalla direttiva.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. legge 176/2020)

    Richiamato in relazione alla procedura di discussione scritta davanti alla Corte (requisitoria e memorie scritte depositate); riguarda la disciplina transitoria sulle modalità processuali durante il periodo emergenziale.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Citato quale limite alla trattazione dei motivi nel ricorso per cassazione (riferimento ai limiti di impugnazione e alla articolazione dei motivi).

Massime di principio

  • La dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in appello ai sensi dell'art. 578 c.p.p. non costituisce di per sé una violazione del principio di presunzione d'innocenza e può coesistere con la conferma delle statuizioni civili; la giurisprudenza costituzionale ha ritenuto compatibile tale disciplina con i principi costituzionali ed europei.
  • Non esiste un obbligo formale di inserire nell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello una specifica comunicazione sulla imminente o avvenuta maturazione della prescrizione: la difesa ha il dovere/processo di vigilare sul decorso dei termini e può sollevare autonomamente la questione della prescrizione.
  • La condotta del pubblico ministero che chiede la conferma della sentenza di primo grado non esclude che la difesa possa rilevare o rinunciare alla prescrizione; l'erronea valutazione del P.M. non riverbera automaticamente in una limitazione dei diritti della difesa.
  • Chi impugna per questioni relative alla prescrizione deve dimostrare in modo congruo l'illegittimità della declaratoria di estinzione o la violazione di diritti fondamentali; motivi generici o contraddetti da consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità sono destinati a essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile per questioni di questo tipo, il ricorrente può essere condannato alle spese di giudizio e a sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende), oltre alla rifusione delle spese della parte civile.

Testo integrale

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