Sentenza n. 6514/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III Ter, n. 5138 dell’11 marzo 2025, resa inter partes, concernente l’accertamento dell’avvenuta risoluzione contrattuale della convenzione di accesso alle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico, con conseguente obbligo di restituzione degli incentivi maturati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accertamento della cessazione degli effetti della convenzione di accesso alle tariffe incentivanti e di illegittimità delle somme richieste e compensate dal GSE
Esito
Favorevole al resistente (gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto le domande relative alla risoluzione, con efficacia dal 7 ottobre 2022, della convenzione di accesso alle tariffe incentivanti per un impianto fotovoltaico, alla non debenza di varie somme fatturate dal GSE e all'annullamento del provvedimento di compensazione dell'11 luglio 2023. Con il primo motivo ha sostenuto che l'art. 16, comma 2, della convenzione, relativo alla restituzione degli incentivi netti riconosciuti in caso di recesso, non potesse essere interpretato insieme all'art. 4.1, lettera b), perché riferito a una diversa fase contrattuale. Secondo l'appellante, la restituzione avrebbe dovuto riguardare sia gli incentivi positivi sia quelli negativi, mentre il GSE avrebbe preteso somme corrispondenti a differenziali negativi maturati durante l'esecuzione del rapporto, senza una specifica base normativa e in violazione dei principi di buona fede, correttezza, proporzionalità, buon andamento, efficienza ed economicità. Con il secondo motivo ha contestato la legittimità della compensazione effettuata dal GSE, sostenendo che i crediti compensati non fossero certi ed esigibili e che la loro natura litigiosa impedisse la compensazione. Ha inoltre dedotto violazione del principio di legalità, illogicità e irragionevolezza dell'operato amministrativo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha interpretato l'art. 16, comma 2, della convenzione secondo il suo tenore testuale e in coerenza con il paragrafo 3.2.6 delle Regole applicative del decreto sugli incentivi. Il recesso unilaterale dell'operatore prima della scadenza comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino all'esercizio dell'opzione; tale restituzione costituisce il costo del recesso anticipato e la verifica dell'avvenuta restituzione condiziona la validità del recesso. La disciplina non configura un'obbligazione bilaterale di restituzione gravante anche sul GSE in relazione a eventuali importi positivi, né consente di escludere dal conguaglio i differenziali negativi maturati nel periodo di efficacia della convenzione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto legittima la compensazione. La natura litigiosa del credito non impedisce di per sé la compensazione, potendo un credito essere liquido ed esigibile anche se contestato, purché sussistano in concreto i requisiti oggettivi della certezza, liquidità ed esigibilità, accertabili giudizialmente. La compensazione effettuata dal GSE è stata inoltre qualificata non come provvedimento amministrativo, ma come modalità di riscossione di somme spettanti al gestore. Nel caso concreto, l'accertata debenza delle somme derivanti dai mesi di efficacia contrattuale, durante i quali il differenziale tra tariffa spettante e prezzo zonale orario era negativo, consentiva la compensazione tra rapporti obbligatori reciproci e autonomi. Le spese del grado sono state compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 16, comma 2, della convenzione di accesso alle tariffe incentivanti
il recesso di cui al comma precedente comporta la restituzione degli incentivi netti riconosciuti ai sensi del presente Contratto, fino al momento di esercizio dell'opzione ed è condizionato alla verifica da parte del GSE dell'avvenuta restituzione ai sensi dell'art. 3, comma 9 del Decreto
La disposizione impone all'operatore che receda anticipatamente di restituire gli incentivi netti riconosciuti fino all'esercizio del recesso; la restituzione costituisce il costo del recesso unilaterale e condiziona la validità del recesso stesso.
art. 4.1, lettera b), della convenzione di accesso alle tariffe incentivanti
La disposizione è stata richiamata dall'appellante nel tentativo di distinguerla dall'art. 16, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto decisiva l'interpretazione testuale e sistematica dell'art. 16, comma 2, in relazione alle Regole applicative.
art. 3, comma 9, del decreto sugli incentivi
La disposizione, richiamata dalla convenzione e dalle Regole applicative, consente la rinuncia agli incentivi prima della scadenza contrattuale, salvo restituzione degli incentivi netti fruiti fino all'esercizio dell'opzione.
paragrafo 3.2.6 delle Regole applicative del decreto per l'accesso agli incentivi 4 luglio 2019
l’art.3.9 del DM201 9 introduce la possibilità di rinuncia, da parte del Soggetto Responsabile, al diritto agli incentivi prima del termine del periodo contrattualizzato (salvo restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento dell'esercizio dell'opzione)
La previsione conferma che la rinuncia anticipata agli incentivi comporta la restituzione degli incentivi netti fruiti fino al momento dell'opzione.
Massime di principio
- Quando una convenzione di accesso a incentivi prevede che il recesso anticipato dell'operatore comporti la restituzione degli incentivi netti riconosciuti fino all'esercizio dell'opzione, tale obbligo costituisce il costo del recesso unilaterale e non può essere escluso mediante una lettura limitata alla fase successiva alla cessazione del rapporto.
- La disciplina convenzionale del recesso anticipato deve essere interpretata in coerenza con le regole applicative della normativa incentivante che prevedono la rinuncia prima della scadenza contrattuale salvo restituzione degli incentivi netti fruiti fino a tale momento.
- La natura litigiosa di un credito non impedisce, di per sé, la compensazione: un credito contestato può essere considerato liquido ed esigibile quando tali requisiti sussistano oggettivamente e possano essere accertati in giudizio.
- La compensazione operata dal gestore per recuperare somme dovute in forza del rapporto contrattuale costituisce una modalità di riscossione e non necessariamente un provvedimento amministrativo autonomamente qualificabile.
- La compensazione propria può operare tra crediti reciproci derivanti da rapporti obbligatori autonomi, purché i crediti presentino in concreto i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
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