Cassazione Penale, Sentenza n. 27776/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini (06/03/2023). L'inammissibilità era stata motivata dalla presunta violazione dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p., per mancato deposito con l'atto di appello del mandato rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione/electione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, presupponendo che la sentenza fosse stata pronunciata nei confronti di un imputato assente. Il ricorrente ha dedotto che, invece, l'imputato era comparso in udienza il 01/03/2023 e quindi la sentenza era stata pronunciata nei confronti di un imputato presente, con conseguente applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., norma rispettata dal ricorrente che aveva prodotto l'elezione di domicilio con l'atto di appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che l'imputato era comparso all'udienza del 01/03/2023, con conseguente venir meno dello status di imputato assente; pertanto l'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. non era applicabile e la Corte di appello di Bologna aveva errato nel dichiarare l'inammissibilità dell'appello. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati restituiti alla Corte di appello di Bologna per il proseguimento del giudizio.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
Applicabile solo se la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti di un imputato assente; nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non trovasse applicazione perché l'imputato aveva poi comparso, venendo meno la situa zione di assenza.
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
Norma pertinente per i casi in cui la sentenza è stata pronunciata nei confronti di un imputato presente; richiede l'elezione di domicilio con l'atto di appello, adempimento che il ricorrente aveva effettuato.
art. 591 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente insieme alle disposizioni sul rito dell'impugnazione; la Corte ha considerato la corretta individuazione della norma applicabile in relazione alla presenza o assenza dell'imputato.
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)
La Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse affetta da un vizio di diritto rientrante tra le ipotesi di cassazione (vizio motivazionale o travisamento dello stato di fatto rilevante), giustificando l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- Verificare sempre lo status dell'imputato al momento della pronuncia della sentenza (presente o assente): la comparizione successiva revoca di fatto la declaratoria di assenza e modifica la norma applicabile all'impugnazione.
- L'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. si applica soltanto se la sentenza è stata pronunciata contro un imputato effettivamente assente; se la situazione di assenza è cessata prima o contestualmente alla pronuncia della sentenza, non può essere invocata la causa di inammissibilità prevista da quella disposizione.
- In caso di impugnazione, accertare quale specifica previsione di deposito del mandato o di elezione di domicilio sia effettivamente richiesta (1-ter vs 1-quater) e adempiere puntualmente per evitare eccezioni formali infondate.
- La comparizione dell'imputato in udienza produce automaticamente la cessazione dello status di assenza, anche senza un formale provvedimento di revoca; va documentata nei verbali e tale documentazione è decisiva per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione.
- Se una Corte dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione sulla base di un presupposto processuale inesistente, è possibile ottenere l'annullamento senza rinvio quando l'errore riguarda l'applicazione errata di norme di diritto chiaramente verificabili dagli atti.
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