Cassazione Penale, Sentenza n. 30559/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
1) Si contestava la mancata riqualificazione del fatto in tentative della fattispecie di cui all'art. 495 c.p., sostenendo che l'istruttoria non avrebbe dimostrato la consumazione del reato e che quindi il fatto sarebbe rimasto nel tentativo. 2) Si contestava la ritenuta sussistenza della recidiva infraquinquennale e, comunque, il mancato riconoscimento della subvalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche; si chiedeva quindi una diversa determinazione delle circostanze e della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, confermando che il reato si consuma quando la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale. Il secondo motivo è stato ritenuto privo di specificità; la Corte ha ritenuto legittima la valutazione di merito sulla recidiva e sulla comparazione delle circostanze, essendo sorretta da sufficiente motivazione. Ha inoltre dichiarato intempestiva e non valida la comunicazione tardiva riguardante la trattazione orale e ha respinto la richiesta di liquidazione del compenso in Cassazione, precisando che la competenza per la liquidazione spetta al giudice del merito secondo l'art. 83 d.P.R. n. 115/2002. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 495 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che la fattispecie si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua formale riproduzione in atto pubblico.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla formulazione del ricorso in Cassazione nei termini richiesti dalle disposizioni sul procedimento.
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020
art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020
Stabilisce il termine (venticinque giorni liberi) per comunicazioni relative alla trattazione; la comunicazione tardiva è stata considerata intempestiva.
art. 614, comma 2, cod. proc. pen.
art. 614, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la celebrazione dell'udienza anche in assenza dei difensori; la Corte ha osservato che la loro presenza è facoltativa.
art. 83 d.P.R. 115/2002 (commi 2 e 3-bis)
art. 83, comma 2 e comma 3-bis, d.P.R. 30/05/2002, n. 115
La liquidazione degli onorari e spese spettanti al difensore è competenza dell'autorità giudiziaria che ha proceduto nel relativo grado; il comma 3-bis ha finalità acceleratoria ma non modifica la regola di competenza.
art. 106 d.P.R. 115/2002
art. 106, primo comma, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato relativamente alle valutazioni del giudice competente in ordine alla liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se l'elemento consumativo della fattispecie consiste nella ricezione della dichiarazione da parte del pubblico ufficiale, la condotta si considera consumata non appena la dichiarazione perviene a detto pubblico ufficiale, anche se non è stata ancora formalmente inserita in un atto.
- I motivi di ricorso in Cassazione devono essere formulati con specificità e confrontarsi con il percorso argomentativo della sentenza impugnata; la genericità comporta inammissibilità.
- Le valutazioni di merito sulla recidiva e sulla comparazione tra circostanze attenuanti/agggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice del merito e sono sindacabili in Cassazione solo se sono arbitrarie, illogiche o prive di sufficiente motivazione.
- Le richieste di trattazione orale o altre comunicazioni procedurali devono rispettare i termini stabiliti dalla legge (es. art. 23 d.l. 137/2020); comunicazioni tardive possono essere considerate intempestive e inammissibili.
- La liquidazione degli onorari del difensore è competenza del giudice che ha pronunciato nel relativo grado o, per la Cassazione, del giudice di rinvio o del giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato; la Corte di Cassazione non provvede di regola alla liquidazione dei compensi per le fasi del merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30396/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30400/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30401/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30402/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30403/2022 del 02/08/2022
- Sentenza penale · 2 ago 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30404/2022 del 02/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →