Sentenza n. 4478/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - A.1) della Deliberazione della Giunta comunale di Milano n. 1379, del 5/11/2021, avente a «OGGETTO: Proposta di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96, relativa allo “Stadio di Milano”> pervenuta in data 10 luglio 2019 già dichiarata – con condizioni e prescrizioni - di pubblico interesse con deliberazione GC 08/11/2019 n. 1905. Conferma della dichiarazione di pubblico interesse - con condizioni - in relazione ai contenuti degli elaborati progettuali inoltrati in data 6 novembre 2020»; B) e, per quanto riguarda i primi motivi aggiunti, depositati il 28/11/2022, per l’annullamento: - B.1) della Delibera di Giunta Comunale n. 1296, del 20/09/2022, avente a «OGGETTO: Proposta di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96, relativa allo “Stadio di Milano” pervenuta in data 10 luglio 2019 già dichiarata - con condizioni e prescrizioni - di pubblico interesse con deliberazione GC 08/11/2019 n. 1905 e confermata - con condizioni e prescrizioni - di pubblico interesse con deliberazione di Giunta comunale 05/11/2021 n. 1379. Presa d'atto delle risultanze istruttorie concernenti lo studio di fattibilità tecnico economica presentato dalle società proponenti come da ultimo aggiornato in data 05/09/2022 in recepimento delle condizioni poste dalla deliberazione GC 05/11/2021 n. 1379 ai fini dell'indizione della procedura di dibattito pubblico. Immediatamente eseguibile» e relativi allegati, ivi compresa la relazione istruttoria; - B.2) della Determinazione Dirigenziale n. 7282 adottata dal Direttore Rigenerazione Urbana in data 09/09/2022, avente a «Oggetto: Proposta di cui all'articolo 1, comma 304, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'art. 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 coordinato con la Legge di conversione 21 giugno 2017 n. 96, relativa allo “Stadio di Milano pervenuta in data 10 luglio 2019 già dichiarata - con condizioni e prescrizioni - di pubblico interesse con deliberazione GC 08/11/2019 n. 1905 - aggiornamento del piano di fattibilità tecnico economica (PFTE) presentato dalle società proponenti in data 05/09/2022 all'esito di quanto stabilito dalla deliberazione GC 05/11/2021 n. 1379. relazione istruttoria del RUP – responsabile unico del procedimento»; C) e, per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti, depositati il 12/04/2023: per dedurre nei confronti degli atti già gravati un nuovo motivo; D) e, per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti, depositati il 29\04\2025, per l’annullamento: - D.1) della deliberazione della Giunta Comunale n. 324, del 18/03/2025, avente a oggetto: «Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l'acquisto del Compendio immobiliare ''Ambito GFU San Siro'' comprensivo dello Stadio ''Giuseppe Meazza'' congiuntamente presentata, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, in data 11 marzo 2025 dalle società F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.a.»; - D.2) degli atti connessi presupposti e conseguenziali, ivi compresi: l'«Avviso Pubblico per la Raccolta di manifestazioni di interesse relative al Compendio immobiliare della Grande Funzione Urbana (Gfu) “San Siro”, comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza», pubblicato il 24 marzo 2025; la nota di convocazione del Sindaco del 25 marzo 2025 di convocazione della Conferenza di servizi; E) e, per quanto riguarda i quarti motivi aggiunti, depositati il 16/10/2025, per l’annullamento: - E.1) della delibera del Consiglio Comunale di Milano n. 71, del 29/09/2025, di «approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello Stadio ''Giuseppe Meazza'', qualificato, nell'ambito del vigente piano di governo del territorio, quale ''Grande Funzione Urbana San Siro'', a seguito della proposta presentata da A.C. Milan S.P.A. e F.C. Internazionale Milano S.P.A, ai sensi dell'art. 4, comma 13, del d. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 (''legge stadi'')», pubblicata sull’Albo pretorio dall’1/10/2025 al 17/10/2025, e relativi allegati; - E.2) per quanto occorra, della delibera di Giunta n. 1323/2025, del 17/09/2025, di «approvazione degli elementi essenziali per la compravendita del compendio immobiliare comprensivo dello Stadio ''Giuseppe Meazza'', qualificato, nell'ambito del vigente piano di governo del territorio, quale ''grande Funzione Urbana San Siro'', a seguito della proposta presentata da A.C. Milan S.P.A. E F.C. Internazionale Milano S.P.A, ai sensi dell'art. 4, Comma 13, del D. Lgs. 28 Febbraio 2021 N. 38 (''Legge Stadi'')», e relativi allegati – proposta di delibera al Consiglio comunale per l’approvazione; - E.3) del subemendamento presentato all’emendamento n.9 alla delibera n. 1323/2025 della Giunta comunale nel corso della discussione in Consiglio comunale per l’adozione della delibera impugnata; - E.4) della convocazione delle Commissioni consiliari per la seduta del 24 settembre 2025, con omessa convocazione di tre Commissioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni e atti del Comune di Milano relativi alla dichiarazione di pubblico interesse, allo sviluppo progettuale e alla vendita del compendio della GFU San Siro, comprensivo dello stadio Giuseppe Meazza, alle società calcistiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e società sportive)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ambientalista, numerosi residenti nelle aree vicine allo stadio e altri cittadini hanno chiesto l’annullamento degli atti adottati dal Comune di Milano dal 2021 al 2025, relativi alla proposta delle società A.C. Milan e F.C. Internazionale per la trasformazione dell’area di San Siro, la costruzione di un nuovo impianto e la vendita del compendio immobiliare comprensivo dello stadio Meazza. Il ricorso introduttivo contestava la conferma della dichiarazione di pubblico interesse del 2021 per violazione della disciplina speciale sugli impianti sportivi, omessa o irregolare conferenza di servizi preliminare, sviamento, illogicità, contraddittorietà, difetto di motivazione e istruttoria, travisamento e decadenza della proposta per superamento dei termini. I primi motivi aggiunti impugnavano gli atti del 2022 di presa d’atto dello studio di fattibilità aggiornato e di avvio del dibattito pubblico, deducendo violazione di legge, incompetenza della Giunta sulla cessione e demolizione di un bene comunale, sviamento, carenza istruttoria e mancata conferenza di servizi preliminare; i secondi motivi aggiunti riproponevano una censura sulla mancata conferenza. I terzi motivi aggiunti contestavano gli indirizzi comunali del 2025, l’avviso pubblico e la convocazione della conferenza di servizi, invocando violazione del d.lgs. 38/2021 e della l. 86/2019, sviamento, difetto di istruttoria e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. I quarti motivi aggiunti impugnavano gli atti comunali del 2025 concernenti l’approvazione degli elementi essenziali della compravendita, deducendo violazione del d.lgs. 38/2021, sviamento, perplessità, violazione dell’art. 97 Cost. e delle regole comunali sulle commissioni e sul funzionamento del Consiglio. Le amministrazioni e le società intimate hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità per mutamento della compagine dei ricorrenti nei motivi aggiunti, violazione delle regole sui ricorsi collettivi e abuso del processo, oltre a carenza di legittimazione e interesse, omesse impugnative, tardività e sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili il ricorso introduttivo e tutti i motivi aggiunti, senza esaminare nel merito le censure sostanziali. Ha ritenuto assorbente l’eccezione relativa alla significativa e non giustificata variazione soggettiva della compagine ricorrente: dai 54 ricorrenti iniziali si è passati, con i terzi motivi aggiunti, a 100, con 72 nuovi ricorrenti, 24 ricorrenti originari non più presenti e soltanto 28 rimasti. Il mutamento contrasta con l’art. 43 c.p.a., che consente la proposizione di motivi aggiunti ai ricorrenti originari, e impedisce di verificare in modo rigoroso, per ciascun soggetto, legittimazione, interesse e omogeneità delle posizioni necessarie per il ricorso collettivo, nonché l’assenza di conflitti anche potenziali. La frammentazione e la mutevolezza della compagine compromettono inoltre la corretta individuazione delle parti e dell’ambito soggettivo e oggettivo dell’eventuale giudicato, anche ai fini dell’ottemperanza, e sono state qualificate come abuso del processo, in contrasto con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. Tale ragione processuale assorbente ha consentito di dichiarare l’inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.; le ulteriori eccezioni sono state assorbite. Il TAR ha inoltre respinto l’istanza di cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti, giudicandole comprese nella fisiologica dialettica difensiva. La domanda cautelare era stata rinunciata dai ricorrenti in camera di consiglio e la causa era stata cancellata dal ruolo cautelare. Spese compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 43 c.p.a.
Ebbene, ad avviso del Collegio, un cambiamento di tale portata della compagine soggettiva dei ricorrenti, oltretutto in alcun modo giustificato da quanto allegato e documentato in atti di causa, si pone in aperto contrasto con la lettera e la ratio dell’art. 43 del c.p.a.
I motivi aggiunti possono essere proposti dai ricorrenti originari, non da soggetti ulteriori che si inseriscano in modo sostanziale nella compagine processuale. Una variazione significativa e ingiustificata dei ricorrenti impedisce il controllo dei presupposti dell’azione e rende inammissibile il gravame.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
In definitiva, nella misura in cui impedisce l'accertamento dei presupposti dell'azione e rende eludibile il controllo sulla sussistenza dell'interesse e della legittimazione a ricorrere la censurata variabilità soggettiva non costituisce un mero difetto formale ma si presta ad alterare il corretto funzionamento del processo, risolvendosi, pertanto, in una forma di «abuso del processo».
La presenza di ragioni processuali ostative alla decisione di merito, tra cui l’abuso del processo che impedisce di verificare interesse e legittimazione, giustifica la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
art. 2, comma 1, c.p.a.
La giurisprudenza ha, in effetti, ravvisato tale abuso anche in presenza di esercizio dell'azione in forme eccedenti o devianti rispetto alla tutela attribuita dall'ordinamento, come tali lesive del principio del giusto processo, espressamente richiamato dall'art. 2, comma 1 c.p.a.
Il principio del giusto processo informa anche le modalità di esercizio dell’azione amministrativa giudiziale; l’utilizzo di forme processuali eccedenti o devianti, idonee a eludere i controlli sui presupposti dell’azione, può integrare abuso del processo.
art. 70 c.p.a.
Invero, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei ricorsi giurisdizionali è rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice.
La riunione di ricorsi connessi è una facoltà discrezionale del giudice e il suo mancato esercizio, di regola, non costituisce vizio della pronuncia.
art. 39, comma 1, c.p.a.
A ben vedere, la frase di cui si chiede la cancellazione, lungi dall’eccedere il limite della continenza, rientra nella fisiologica dialettica difensiva, essendo, fra l’altro, strettamente attinente alle eccezioni svolte dal patrocinio medesimo, che si passa di seguito a scrutinare.
Nel processo amministrativo si applica, tramite il rinvio dell’art. 39, comma 1, c.p.a., la disciplina processualcivilistica sulla cancellazione delle espressioni offensive; non sono cancellabili le espressioni pertinenti alle difese che restano entro i limiti della continenza.
Massime di principio
- I motivi aggiunti possono essere proposti dai ricorrenti originari del giudizio; l’inserimento, attraverso i motivi aggiunti, di nuovi soggetti non è consentito dall’art. 43 c.p.a.
- Nel ricorso collettivo occorre verificare rigorosamente l’identità delle situazioni sostanziali e processuali dei ricorrenti e l’assenza di conflitti d’interesse anche potenziali. Una variazione significativa e ingiustificata della compagine ricorrente può impedire tale verifica e condurre all’inammissibilità.
- La mutevolezza soggettiva della parte ricorrente può integrare abuso del processo quando ostacola il controllo di legittimazione e interesse e rende incerti i soggetti e le domande cui si riferirebbe l’eventuale giudicato, anche ai fini della sua esecuzione.
- La giurisdizione amministrativa tutela posizioni soggettive concretamente lese e non può essere utilizzata per promuovere un controllo oggettivo della legalità dell’azione amministrativa privo di una lesione riferibile ai ricorrenti.
- La riunione dei ricorsi connessi è rimessa alla discrezionalità del giudice; il mancato esercizio di tale facoltà, di regola, non costituisce vizio della decisione.
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