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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31563/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 41-bis e carenza di motivazione, sostenendo l'assenza di elementi nuovi che comprovassero il persistere di collegamenti con l'organizzazione camorristica (ormai "decapitata" e in declino), contestando l'attribuzione di un passato ruolo di vertice e negando tentativi di comunicazione all'esterno tramite colloqui; lamentava che il Tribunale avesse dato un giudizio assertivo e avallato un provvedimento ministeriale stereotipato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 41-bis richiede un accertamento prognostico (non una certezza probatoria) fondato su elementi quali ruolo rivestito, ampiezza e modalità delle relazioni e perdurante operatività dell'organizzazione. Ha ritenuto adeguata e non apparente la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva richiamato elementi già accertati (ruolo apicale del ricorrente, attività tuttora operativa del clan con nuove articolazioni, pregressa latitanza) e risultati del trattamento (sanzione disciplinare, segnalazioni per inosservanza delle regole di comunicazione). Ha confermato la possibilità di proroga anche in assenza di nuovi elementi, se permangono le condizioni che giustificarono originariamente il 41-bis. Per effetto del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento Penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), comma 2

    richiedono il riscontro di "elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva"

    la norma consente un accertamento di natura prognostica sulla sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata; non è richiesta la certezza probatoria tipica del giudizio di responsabilità penale, ma una ragionevole previsione basata sui dati acquisiti

  • art. 41-bis Ord. pen., comma 2-bis

    verifica della "capacità" di mantenere i collegamenti a suo tempo riscontrati, "anche" tenendo conto di: profilo criminale, posizione rivestita all'interno dell'associazione, perdurante operatività della stessa, sopravvenienza di nuove incriminazioni, esiti del trattamento penitenziario, tenore di vita dei familiari

    ai fini della proroga va valutata la "capacità" di mantenere collegamenti; i parametri indicati sono esemplificativi e non necessariamente cumulativi; il mero decorso del tempo non è idoneo da solo a escludere la capacità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La valutazione per l'applicazione o la proroga del regime 41-bis è di natura prognostica: non richiede certezza processuale ma elementi che rendano ragionevole la previsione di collegamenti con la criminalità organizzata.
  • Parametri rilevanti per la verifica della capacità di mantenere collegamenti: ruolo ricoperto nell'associazione, ampiezza e modalità delle relazioni, perdurante operatività dell'organizzazione (anche tramite nuove articolazioni), eventuali nuove incriminazioni, esiti del trattamento penitenziario, condotta detentiva (incluse sanzioni disciplinari) e comportamenti che evidenzino tentativi di comunicazione illecita.
  • La proroga del 41-bis può essere giustificata anche in assenza di elementi sopravvenuti, se permangono le condizioni pericolose che giustificarono l'adozione originaria del regime; il semplice trascorrere del tempo non elimina automaticamente la capacità di collegamento.
  • La motivazione del giudice di merito deve essere concreta e non apparente; se adeguatamente fondata, il sindacato in Cassazione è limitato alla verifica della violazione di legge e non al merito del convincimento prognostico.
  • Segnalazioni disciplinari e inosservanze alle regole detentive e delle comunicazioni possono costituire elementi significativi a sostegno della permanenza del regime speciale.

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