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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16954/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento del superiore inquadramento nel Ramo 1 dell'Area Professionale previsto dall'art. 46 del CCNL per il personale non dirigente dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati, con decorrenza dal conseguimento della laurea magistrale oppure, in alternativa, dall'assegnazione o dall'effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile dell'ufficio di coordinamento del servizio sociale, e la conseguente corresponsione delle differenze retributive. Sosteneva che la Corte d'appello avesse interpretato in modo errato l'art. 46 CCNL e l'allegato dell'ente, violando anche gli artt. 36 Cost., 2103 c.c., 115 e 116 c.p.c., perché l'allegato aziendale non avrebbe potuto derogare al contratto collettivo nazionale e, inoltre, il riferimento al 'diploma universitario' non potrebbe ricomprendere la laurea magistrale. La Fondazione ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato il rigetto della domanda della lavoratrice. Ha condiviso l'interpretazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 46 del CCNL rinviava a un allegato speciale, specificamente riferito alla disciplina classificatoria del personale dell'ente, idoneo a prevedere una regolazione differenziata rispetto a quella generale. Ha inoltre affermato che il termine 'diploma universitario' usato nell'allegato deve essere letto in senso generico, tale da comprendere sia la laurea triennale sia la laurea magistrale, e che dalla lettura sistematica delle disposizioni deriva una distinzione tra gli abilitati iscritti all'albo, che ottengono solo l'inserimento nell'area professionale, e i laureati, cui può essere riconosciuto il trattamento economico del personale inquadrato nel livello A. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della pretesa di superiore trattamento economico, ma non ritenuto violato alla luce dell'interpretazione del sistema classificatorio contrattuale adottata dalla Corte.

  • art. 2103 c.c.

    Invocato per sostenere il diritto al corretto inquadramento in relazione alle mansioni e ai titoli posseduti, ma il motivo è stato respinto perché la disciplina contrattuale speciale dell'ente è stata ritenuta prevalente nella concreta classificazione del personale.

  • art. 46 CCNL per il personale non dirigente dell'Associazione degli Enti Previdenziali Privati

    Interpretato nel senso che rinvia, per l'ente interessato, a un allegato speciale che disciplina in modo autonomo la classificazione del personale dell'Area Professionale, consentendo una regolazione difforme da quella generale.

  • Allegato O.N.A.O.S.I.

    Considerato norma classificatoria speciale applicabile all'ente, che distingue tra abilitati iscritti all'albo e laureati e utilizza il termine 'diploma universitario' in senso ampio, comprensivo anche della laurea magistrale.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente per censurare l'interpretazione e la valutazione del materiale istruttorio e documentale, ma senza che la Corte ravvisasse vizi idonei a sovvertire l'interpretazione della disciplina contrattuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Quando un contratto collettivo nazionale rinvia, per uno specifico ente, a un allegato speciale di classificazione del personale, tale allegato può operare come disciplina derogatoria o speciale rispetto alla regolazione generale del CCNL, se ciò risulta dalla struttura complessiva del testo contrattuale.
  • L'interpretazione di una clausola classificatoria va svolta in modo sistematico, coordinando i singoli commi e il rinvio all'allegato, senza isolare un'espressione letterale dal contesto complessivo.
  • Il termine contrattuale 'diploma universitario' può essere interpretato in senso generico e comprensivo dei titoli universitari successivi alla riforma, inclusa la laurea magistrale, quando il contesto normativo interno lo imponga.
  • In tema di inquadramento del personale, la distinzione tra possesso di abilitazione/iscrizione all'albo e possesso di un titolo di laurea può giustificare trattamenti differenziati se previsti dalla disciplina collettiva applicabile all'ente.
  • Il sindacato di legittimità non consente di sovvertire l'interpretazione della clausola contrattuale quando la ricostruzione operata dal giudice di merito sia coerente sul piano sistematico e letterale.

Come è indicizzato

MaterieMansioniImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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