Cassazione Penale, Sentenza n. 21159/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ficarra ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ivrea del 18/05/2023 che aveva rigettato la sua istanza ex art. 95 D.Lgs. 150/2022 per la sostituzione della pena detentiva (5 mesi e 10 giorni) con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: (i) vizio di motivazione perché il provvedimento si limita ad affermare, senza riferimento ai criteri di cui agli artt. 58 L. 689/1981 e 133 c.p., che "il reato è indicativo dell'incapacità del prevenuto a osservare le prescrizioni"; (ii) violazione di legge rispetto all'art. 58, comma 1, L. 689/1981, sostenendo che la verifica del rispetto delle prescrizioni deve riguardare quelle dirette a prevenire la reiterazione del reato e non una valutazione astratta sulla struttura della pena sostitutiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato che il Tribunale non ha effettuato la necessaria valutazione sull'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e al reinserimento sociale, né ha correlato l'affermazione circa l'incapacità del condannato a rispettare prescrizioni al contenuto della specifica sanzione sostitutiva. La motivazione è quindi stata ritenuta in sostanza inesistente. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Ivrea per un nuovo giudizio sul punto, richiedendo una motivazione conforme ai criteri di cui all'art. 58 L. 689/1981.
Norme richiamate
Art. 95 D.Lgs. 150/2022
Norma richiamata come base procedurale per la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità; la Corte non entra nel merito formale della norma ma conferma che la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri di legge.
Art. 58 L. 689/1981
Secondo la Corte il primo comma impone che il giudizio sul mutamento della pena prenda le mosse dall'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e al recupero sociale del condannato; la valutazione deve essere complessiva e può tener conto di "opportune prescrizioni" tese a prevenire la commissione di altri reati, ma il giudice deve motivare specificamente la relazione tra fattori ostativi e la concreta sanzione sostitutiva.
Art. 133 cod. pen.
Richiamato tra i criteri di ponderazione che il giudice deve considerare nella valutazione delle sanzioni e delle loro finalità (rieducazione, individualizzazione), la Corte segnala che tali criteri devono comparire nella motivazione quando si nega la sostituzione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023 (Diagne)
La Corte richiama questo precedente per sottolineare che, ai fini della prognosi negativa ex art. 58 L. 689/1981, il giudice non può limitarsi a indicare un fattore ostativo ma deve correlare tale fattore al contenuto della sanzione sostitutiva presa in considerazione e motivare adeguatamente la sua incidenza negativa sulle prescrizioni inerenti alla pena.
Massime di principio
- La valutazione sulla sostituzione di pene detentive con pene sostitutive deve partire dall'idoneità della pena sostitutiva alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato; non è sufficiente un'affermazione generica.
- Il giudice deve correlare eventuali elementi ostativi (es. gravità del reato, recidiva, condotte) al contenuto concreto della pena sostitutiva e alle prescrizioni che essa comporta, spiegando perché tali elementi rendono inefficace la misura sostitutiva.
- Le prescrizioni da valutare sono soprattutto quelle dirette a prevenire la reiterazione del reato; la verifica non deve limitarsi a considerazioni astratte sulla capacità del soggetto di rispettare le prescrizioni in generale.
- Una motivazione carente o generica può determinare l'annullamento dell'ordinanza e il rinvio per un nuovo giudizio: per i giudici è obbligatorio illustrare in che modo la pena sostitutiva e le eventuali prescrizioni incidono sulla rieducazione.
- Per il difensore: presentare al giudice proposte concrete di pena sostitutiva e prescrizioni specifiche, nonché elementi di prova del percorso di rieducazione/recupero sociale, aumenta le probabilità di successo; se il rigetto è motivato in modo generico, è consigliabile impugnare chiedendo motivazione conforme agli artt. 58 L. 689/1981 e 133 c.p.
- Per il giudice: considerare e motivare sia l'efficacia della pena sostitutiva in termini di rieducazione sia l'opportunità di introdurre prescrizioni mirate per la prevenzione della recidiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21027/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21029/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21034/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21037/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21038/2024 del 29/05/2024
- Sentenza penale · 29 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21040/2024 del 29/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →