Cassazione Civile, Sentenza n. 18892/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bologna che l'ha condannata a corrispondere all'INPS i contributi dovuti alla gestione commercianti per i redditi d'impresa dichiarati dal marito nel periodo 2007-2014. Il punto controverso riguarda se nel computo dell'imponibile contributivo debbano essere ricompresi anche i redditi derivanti dalla partecipazione del marito, collaboratore familiare e socio accomandatario, alla societa di persone TF Immobiliare s.a.s., la cui attivita consisterebbe nella mera gestione di immobili locati. Sono stati dedotti vizi di diritto nella qualificazione dei redditi e l'omesso esame dell'eccezione di inammissibilita del ricorso INPS per difetto dei requisiti dell'art. 434 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, una volta accertati i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti/artigiani, l'imponibile contributivo si rapporta alla totalita dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, comprensivi dei redditi imputati per trasparenza fiscale dalle societa di persone (anche se derivanti da attivita di mera locazione), salvo che risulti provato che tali redditi non costituiscono reddito d'impresa ai sensi del TUIR. La Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omesso esame dell'eccezione processuale e inammissibile il secondo motivo. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.L. 19 settembre 1992, n. 384, art. 3-bis (conv. L. 14 novembre 1992, n. 438)
A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono
La Corte interpreta la norma come estensione della base imponibile contributiva alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, anche quando derivino da partecipazioni in societa di persone diverse dall'attivita che ha dato titolo all'iscrizione
L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1
Testo previgente che prevedeva il contributo pari al 12% del reddito annuo derivante dall'attivita di impresa che dà titolo all'iscrizione
La Corte confronta il testo previgente con la riforma del 1992 per mostrare l'ampliamento della base imponibile voluto dal legislatore
L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 (modifica di L. n. 160 del 1975, art. 29)
Fissa i requisiti per l'iscrizione nella gestione commercianti, richiedendo tra l'altro la prestazione personale, abituale e prevalente di attivita lavorativa per soci di societa di persone
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 6 comma 3; art. 55; art. 44 lett. e)
Il TUIR distingue redditi d'impresa e redditi di capitale e, tramite il principio di trasparenza, qualifica i redditi delle societa di persone come redditi d'impresa imputati ai soci; la Corte usa tale qualificazione fiscale per definire la base imponibile contributiva
L. n. 1397 del 1960, art. 2, come modificato dalla L. n. 45 del 1986, art. 3
Stabilisce l'obbligo di iscrizione, con riferimento ai soci di societa in nome collettivo e agli accomandatari, quando vi sia partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza
Codice Civile, art. 2248
Citato dalla Corte a proposito dell'uso dello schema societario per mera fruizione di canoni e del principio secondo cui tale uso non deve essere indirettamente sanzionato mediante un'estensione contributiva ingiustificata
Massime di principio
- Se sussistono i presupposti per l'iscrizione alla gestione artigiani/commercianti, la base imponibile contributiva comprende la totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, inclusi quelli imputati per trasparenza dalle societa di persone
- La qualifica fiscale prevista dal TUIR per i redditi delle societa di persone (trasparenza) è decisiva per individuare l'imponibile contributivo; i redditi imputati al socio accomandatario possono quindi concorrere alla determinazione del contributo
- L'obbligo di iscrizione alla gestione richiede la prova della prestazione personale, abituale e prevalente dell'attivita: l'iscrizione e l'imposizione contributiva non devono essere estese quando mancano questi presupposti
- La mera percezione di canoni di locazione non costituisce normalmente attivita commerciale rilevante ai fini previdenziali, salvo prova che l'attivita configuri effettiva gestione d'impresa o intermediazione immobiliare
- L'onere di provare l'effettivo svolgimento di attivita prevalente e abituale grava sull'INPS quando si contesta l'iscrizione o l'ampliamento della base imponibile
- Non si puo usare lo strumento contributivo come sanzione indiretta per l'impiego di forme societarie che hanno per oggetto il mero godimento di beni, se mancano i presupposti di legge
- Le eccezioni processuali relative a difetti di rappresentanza o di interesse (es. art. 434 c.p.c.) devono essere valutate in modo puntuale dal giudice e non possono essere ritenute fondate se non sono state dedotte con precisione
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