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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35163/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La vicenda riguarda un giudizio instaurato a seguito di impugnazione proposta dalla sola parte civile contro una sentenza di assoluzione emessa all’esito di giudizio abbreviato. La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado e ha condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore della società parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre alle spese del primo grado. Il ricorso per cassazione, proposto nell’interesse dell’imputato, deduceva un unico motivo di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre argomentazioni relative alle statuizioni civili senza affrontare realmente la questione della sussistenza di un danno risarcibile e della concreta offensività del fatto. In sostanza, si contestava che la motivazione della sentenza d’appello non avesse verificato adeguatamente gli elementi necessari a fondare la responsabilità dell’imputato e le conseguenze civilistiche della condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d’appello fosse immune dai vizi denunciati, perché la decisione aveva richiamato legittimamente la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, aveva illustrato la configurabilità della truffa attribuita all’imputato, descrivendo la manomissione dei biglietti di ingresso autostradale e le false dichiarazioni rese, e aveva spiegato perché la condotta fosse riferibile al Santarelli e avesse comportato il pagamento di pedaggi inferiori a quelli dovuti. La Corte ha inoltre osservato che, nel giudizio di appello promosso dalla sola parte civile, il giudice deve valutare la responsabilità dell’imputato secondo i parametri penalistici, e non secondo regole civilistiche come l’inversione dell’onere della prova o la responsabilità oggettiva. Infine, ha rilevato che la Corte d’appello non aveva determinato il quantum del risarcimento, avendo rimesso la liquidazione alla separata sede civile. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; le conclusioni scritte della parte civile sono state dichiarate inammissibili perché tardive.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato come parte della contestazione di truffa continuata

  • art. 640 c.p.

    richiamato quale norma incriminatrice della truffa contestata

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    indicato come parametro del dedotto vizio di motivazione; la Corte esclude che la sentenza impugnata presenti il vizio denunciato

  • art. 42995 del 18/06/2015, Gentile, Rv. 264751 - 01

    precedente citato per affermare che, in appello su impugnazione della sola parte civile, la responsabilità dell'imputato va valutata secondo il diritto penale e non secondo regole civilistiche

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello promosso dalla sola parte civile, il giudice deve verificare la responsabilità dell’imputato secondo i criteri propri del diritto penale, non potendo applicare regole civilistiche come l’inversione dell’onere della prova o forme di responsabilità oggettiva.
  • Una motivazione d’appello è immune da vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. quando richiama la ricostruzione dei fatti del primo giudice, spiega la condotta contestata, la riferibilità all’imputato e le conseguenze economiche della stessa, anche se la liquidazione del danno è rimessa al giudice civile.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre in modo generico la mancata considerazione del danno o dell’offensività del fatto se la sentenza impugnata contiene una motivazione esplicita sulla configurabilità del reato e sull’esistenza di un pregiudizio patrimoniale derivante dalla condotta.
  • Quando il giudice d’appello non liquida il danno ma dispone la liquidazione in separata sede, non può dirsi per ciò solo mancante la motivazione sulle statuizioni civili.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiOnere della prova

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