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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29771/2025 del 27/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che contro la sentenza di patteggiamento non è proponibile ricorso per cassazione fondato sull'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta delle parti. Dalla motivazione emerge che il ricorso deduceva l'omessa valutazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, in presenza di una sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione che censuri proprio la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso quando la questione è definibile nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento quando si deduca l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Disciplina la pronuncia immediata di proscioglimento; la sua omessa valutazione non è deducibile con ricorso per cassazione contro il patteggiamento nei limiti indicati dalla Corte.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che delimita l'ammissibilità del ricorso contro il patteggiamento.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro una sentenza di patteggiamento quando il ricorrente si limiti a lamentare l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p.
  • La disciplina introdotta dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. restringe l'ambito delle censure proponibili avverso il patteggiamento, precludendo il sindacato di legittimità sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. nei termini dedotti.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso è rilevabile ictu oculi nei casi previsti dalla legge, la Corte può provvedere de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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