Ordinanza n. 2855/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, determinazione dirigenziale NUMERO REPERTORIO QD/63/2026 del 15/01/2026 NUMERO PROTOCOLLO QD/933/2026 del 15/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 15 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato una determinazione dirigenziale di Roma Capitale chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia dell'atto, ma il giudice ha rilevato che dal rapporto della Polizia Locale emergeva che l'attività cui l'atto si riferiva non era allo stato esercitata, mentre nel medesimo locale veniva comunque esercitata un'attività di somministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non integrati i prescritti presupposti. In particolare, ha escluso la sussistenza di un apprezzabile danno grave e irreparabile, poiché l'attività oggetto del provvedimento non risultava esercitata e, nello stesso locale, veniva comunque svolta un'attività di somministrazione. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce il merito dell'impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede la sussistenza dei prescritti presupposti; nel caso concreto il giudice ha escluso il periculum in mora per mancanza di un danno grave e irreparabile apprezzabile.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un danno grave e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando l'attività direttamente incisa dal provvedimento non risulta concretamente esercitata.
- Ai fini della valutazione del periculum in mora, il giudice può considerare la possibilità che nel medesimo locale continui a essere esercitata un'attività diversa, qualora tale circostanza riduca l'incidenza pregiudizievole immediata del provvedimento impugnato.
- Il rigetto dell'istanza cautelare per carenza dei presupposti cautelari non comporta, di per sé, una decisione sulla fondatezza nel merito dell'impugnazione.
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