Cassazione Penale, Sentenza n. 17817/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia del 21/06/2023 che rigettava la richiesta di riesame, presentata nell'interesse del ricorrente, avverso il decreto di sequestro probatorio del 23/06/2022. Il ricorrente deduce violazioni degli artt. 253, 125, comma 3, 292, comma 2 lett. c), 324, comma 7 e 309, comma 9 c.p.p. e difetto assoluto di motivazione con specifico riferimento al sequestro della somma di denaro di euro 46.800,00. Sostiene che il decreto di sequestro motivava le finalità probatorie per la documentazione ma non esplicitava la stessa finalità rispetto alla somma di denaro, e che il Tribunale del riesame abbia dato una motivazione apodittica ritenendola comunque adeguata.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con le argomentazioni del Tribunale, che aveva osservato come, in caso di mancata convalida da parte del P.M. rispetto al denaro sequestrato, il ricorrente avrebbe dovuto chiedere la restituzione al P.M. e, se negata, proporre opposizione davanti al G.I.P. ai sensi dell'art. 263 c.p.p. La Corte ha inoltre respinto come tardiva la richiesta di astensione dei difensori per adesione all'astensione collettiva (termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020). Essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria indicata nel dispositivo (importo non completamente riportato nel testo fornito).
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Stabilisce il termine perentorio di cinque giorni antecedenti l'udienza per il deposito delle conclusioni nel giudizio di cassazione in materia cautelare; le produzioni oltre tale termine sono tardive e non possono essere considerate.
art. 611 c.p.p.
Richiamato per analogia in relazione al termine di cinque giorni per il deposito di memorie e repliche; conferma la natura perentoria del termine per le produzioni difensive.
art. 263 c.p.p.
Individua la procedura dell'opposizione avanti al G.I.P. per la restituzione di cose o somme sequestrate; la Corte ha ritenuto che il ricorrente avrebbe dovuto esperire tale rimedio prima di gravare in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa esimente, alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare spese e sanzione al ricorrente.
artt. 253, 125, comma 3, 292, comma 2 lett. c), 324, comma 7, 309, comma 9 c.p.p.
Norme invocate dal ricorrente come presunte violate in relazione al sequestro probatorio e alla motivazione; la Corte non ha accolto la censura perché il motivo non ha contestato specificamente le argomentazioni del Tribunale e la necessaria istruzione preventiva (richiesta restituzione/opposizione).
Massime di principio
- In cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato: argomentazioni generiche o non correlate al decisum determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Se si contesta il sequestro di somme di denaro, occorre esperire prima i rimedi previsti (richiesta di restituzione al P.M. e, in caso di diniego, opposizione al G.I.P. ai sensi dell'art. 263 c.p.p.) prima di impugnare in cassazione.
- I termini processuali introdotti nella disciplina emergenziale (art. 23 d.l. n.137/2020) hanno natura perentoria: depositi e richieste tardive non sono generalmente presi in considerazione e non valgono a sospendere o differire l'udienza.
- Le richieste procedurali (es. astensione dei difensori) devono essere tempestive e depositate nei termini previsti; l'inosservanza comporta il rigetto per tardività.
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese e a una sanzione pecuniaria quando l'inammissibilità non dipenda da cause esenti da colpa.
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