Cassazione Civile, Ordinanza n. 11754/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Nel corso dell'accertamento per l'anno d'imposta 2006, l'Ufficio contestava a un avvocato di aver scomputato due volte una medesima ritenuta d'acconto: una volta sulla base della certificazione rilasciata dall'ASL di Agrigento, che aveva effettivamente pagato il compenso dovuto per le prestazioni professionali rese in relazione a giudizi patrocinati, e una seconda volta sulla base di certificazioni rilasciate da tre farmacie convenzionate, che avevano erroneamente versato all'erario la stessa ritenuta pur non avendo corrisposto alcun compenso al professionista. La CTR aveva accolto l'appello incidentale dell'Ufficio e rigettato quello del contribuente, confermando integralmente l'avviso. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 22 TUIR, dell'art. 163 TUIR e dell'art. 64 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che le somme in questione, pur versate per errore dalle farmacie, erano state comunque trattenute e certificate come ritenute d'acconto e che il loro mancato scomputo avrebbe determinato una duplicazione impositiva e un pregiudizio economico per il sostituito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che lo scomputo ex art. 22 TUIR è ammesso solo per le ritenute operate su redditi che concorrono a formare il reddito complessivo o tassati separatamente, mentre non è consentito per ritenute versate erroneamente su compensi inesistenti e/o non pagati. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione del divieto di doppia imposizione, osservando che l'eventuale azione di ripetizione o rimborso nei rapporti interni tra sostituto e sostituito non risultava proposta e che, in ogni caso, ammettere lo scomputo avrebbe consentito un ingiustificato arricchimento del contribuente, il quale non aveva dichiarato i compensi cui quelle ritenute, per errore, si riferivano. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 d.P.R. n. 917/1986
Lo scomputo delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto è consentito solo per ritenute operate su redditi che concorrono a formare il reddito complessivo o su redditi tassati separatamente; è escluso per ritenute versate per errore su compensi inesistenti o non pagati.
art. 163 d.P.R. n. 917/1986
Il divieto di doppia imposizione non è invocabile quando il contribuente pretende lo scomputo di ritenute erroneamente versate su redditi non dichiarati e non imponibili in capo a lui.
art. 64 d.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale norma sul sostituto d'imposta, ma la Corte non ne ricava una regola diversa da quella per cui il versamento erroneo di ritenute su compensi inesistenti non legittima lo scomputo in capo al sostituito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per dedurre la violazione di legge in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Lo scomputo delle ritenute d'acconto da parte del sostituito presuppone che le ritenute siano state operate su compensi effettivamente percepiti o, comunque, su redditi fiscalmente rilevanti per il medesimo contribuente.
- La ritenuta versata per errore da un soggetto diverso dal reale pagatore del compenso, su somme non corrisposte e non dichiarate, non può essere portata in detrazione dall'IRPEF del professionista.
- Il divieto di doppia imposizione non opera per sanare un indebito scomputo di ritenute riferite a redditi inesistenti o non tassabili in capo al soggetto che le invoca.
- L'eventuale tutela restitutoria nei rapporti tra sostituto e sostituito è questione distinta e non incide, di per sé, sul diritto allo scomputo fiscale delle ritenute.
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