Ordinanza n. 115/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto n. 1334 del 16.06.2026, comunicato con nota pec del 26.06.2026, con il quale l’Ardis ha disposto l’aggiudicazione efficace della procedura indetta per l’affidamento “OP, 30 TS Intervento di Miglioramento Sismico della Mensa Centrale del Polo Universitario di Trieste” (CIG BB5DEA0634) in favore della I.T.I Impresa Generale Spa;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione efficace della procedura per l'affidamento dei lavori di miglioramento sismico della mensa centrale del polo universitario di Trieste in favore dell'impresa controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente non aggiudicataria ha impugnato l'aggiudicazione efficace disposta dall'Ardis, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i motivi di ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni sollevate richiedono un adeguato approfondimento nella fase di merito. Sotto il profilo del periculum in mora, la ricorrente ha rappresentato un possibile danno economico e professionale derivante dall'esecuzione dell'aggiudicazione e dell'opera.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni dedotte necessitino di un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e da svolgersi nel giudizio di merito. Quanto al periculum in mora, il bilanciamento degli interessi ha condotto a privilegiare l'interesse pubblico alla celere esecuzione dei lavori, considerata dall'amministrazione necessaria per consentire la fruizione della mensa in tempi ragionevoli, rispetto al danno economico e professionale allegato dall'impresa ricorrente. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 21 ottobre 2026; la decisione sulle spese, comprese quelle della fase cautelare, è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con bilanciamento tra il pregiudizio allegato dalla ricorrente e l'interesse pubblico alla celere esecuzione dell'opera.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento proprio del giudizio di merito, il giudice può negare la sospensione senza anticipare la decisione sulla fondatezza delle censure e fissare sollecitamente l'udienza di merito.
- Nel bilanciamento cautelare, il pericolo di danno economico e professionale dedotto dall'impresa concorrente può soccombere rispetto all'interesse pubblico alla celere esecuzione di un'opera pubblica, ove tale interesse sia specificamente evidenziato dall'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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