Sentenza n. 1078/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2019/2024 emessa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Fiorentino, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 896/2024, pubblicata in data 11/04/2024, notificata in data 24/11/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 2019/2024, notificata il 24 novembre 2024 e passata in giudicato il 30 ottobre 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a compiere tutti gli adempimenti necessari per consentirne l'effettiva fruizione alle medesime condizioni riconosciute ai docenti di ruolo, in relazione agli anni scolastici indicati. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato, passaggio in giudicato, decorso del termine di cui all'art. 14 d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell'adempimento da parte del Ministero. Richiamando l'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., spettava all'Amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, prova che non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta della ricorrente. Al commissario, individuato in un dirigente dello stesso Ministero, non è stato riconosciuto alcun compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e l'Amministrazione avrebbe già dovuto adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il presupposto normativo dell'azione di ottemperanza, esercitata per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e fonda i poteri di esecuzione del giudicato, inclusa la nomina del commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale previsione relativa all'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il ricorrente ha provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'inefficacia del titolo o fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione, unitamente alla notificazione e al passaggio in giudicato del titolo, integra il presupposto temporale per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
È la disposizione sostanziale alla quale il giudicato da eseguire riconduce il diritto della docente al beneficio per gli anni scolastici indicati.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, la prova della notificazione del titolo, del suo passaggio in giudicato, del decorso del termine legalmente previsto e dell'inadempimento dell'Amministrazione integra il fatto costitutivo del diritto all'azione.
- Una volta provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spetta all'Amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, secondo la regola dell'art. 2697 c.c.; la mancata costituzione o la mancata prova dell'adempimento non può essere posta a carico del ricorrente.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente, l'attività commissariale può essere ritenuta compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo, soprattutto se l'intervento si rende necessario per l'originaria inerzia dell'Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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