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Sentenza

Sentenza n. 1705/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - dell'atto dirigenziale del Comune di Lucca del 19.07.2021, successivamente notificato, recante “comunicazione di improcedibilità dell'istanza” di autorizzazione paesaggistica presentata dal Sig. Benedetti; - nonché, del presupposto parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Lucca e Massa Carrara del 02.01.2020; - di ogni altro atto presupposto o successivo, comunque connesso, se lesivo;

Giustizia amministrativa202101324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione comunale di improcedibilità e archiviazione di un’istanza di autorizzazione paesaggistica, nonché il presupposto parere della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano l’archiviazione della domanda di autorizzazione paesaggistica relativa a opere di consolidamento ancora da realizzare su un manufatto agricolo oggetto di condono edilizio. Deducevano, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative e l’omessa comunicazione dei motivi ostativi. Con il secondo motivo lamentavano la violazione degli artt. 146 e 167 del d.lgs. 42/2004, il difetto di motivazione e l’illegittimità derivata dell’atto comunale, sostenendo che la Soprintendenza non avesse esaminato concretamente il progetto. Con il terzo motivo denunciavano la violazione dell’art. 146 e del principio di proporzionalità, per l’omessa valutazione collaborativa delle soluzioni progettuali. Con il quarto motivo sostenevano che, trattandosi di opere future e non ancora eseguite, fosse applicabile il procedimento autorizzatorio ordinario dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, e non l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167; contestavano inoltre che il titolo edilizio in sanatoria fosse già decaduto, evidenziando le proroghe delle prescrizioni disposte dal Comune e la distinta autorizzazione paesaggistica relativa al manufatto già condonato. Con il quinto motivo censuravano il provvedimento comunale per illegittimità derivata, carenza di istruttoria, difetto di motivazione e irragionevolezza, in quanto avrebbe recepito acriticamente la posizione della Soprintendenza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente al quarto motivo, ritenuto pienamente satisfattivo, con conseguente improcedibilità degli ulteriori motivi. Il TAR ha rilevato che l’istanza riguardava opere future, non ancora eseguite, e che dagli atti non emergeva alcun accertamento istruttorio contrario. Pertanto, il procedimento corretto era quello di autorizzazione paesaggistica ordinaria previsto dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004, già correttamente instaurato dal Comune, e non quello di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, applicabile alle opere già realizzate in assenza di autorizzazione. Il giudice ha inoltre ritenuto non condivisibile l’assunto della Soprintendenza circa l’intervenuta decadenza della concessione edilizia in sanatoria: il titolo era stato rilasciato dal Comune, le relative prescrizioni erano state progressivamente modificate e prorogate dall’amministrazione comunale e il termine ultimo era stato fissato al 31 dicembre 2019 per munirsi dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo edilizio necessari all’esecuzione delle opere. La Soprintendenza non poteva quindi assumere la decadenza come fatto già accertato, anche in contrasto con la diversa ricostruzione del Comune, né l’asserita decadenza risultava comprovata dagli atti. Il TAR ha annullato la comunicazione comunale e il parere presupposto, imponendo a Comune e Soprintendenza di provvedere nuovamente, ciascuno per la propria competenza, previa nuova istruttoria e tenendo conto della natura futura delle opere. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    Disciplina il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica per interventi ancora da realizzare; è stato ritenuto applicabile alle opere di consolidamento oggetto dell’istanza.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Disciplina l’accertamento della compatibilità paesaggistica per opere già realizzate in assenza o difformità dall’autorizzazione; non era applicabile perché le opere risultavano future.

  • art. 148 d.lgs. 42/2004

    Richiamato quale base normativa della Commissione comunale per il Paesaggio, che aveva espresso parere favorevole sull’istanza.

  • art. 153 l.r. Toscana 65/2014

    Richiamato quale ulteriore base normativa della Commissione comunale per il Paesaggio.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    Richiamato dal Comune con riferimento al silenzio tra amministrazioni, senza costituire il fondamento principale della decisione.

Massime di principio

  • Quando l’istanza paesaggistica riguarda opere non ancora eseguite, il procedimento applicabile è quello di autorizzazione ordinaria previsto dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004; l’accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 presuppone invece opere già realizzate in assenza o difformità dall’autorizzazione.
  • La qualificazione dell’intervento come già eseguito, ai fini della sostituzione del procedimento ex art. 146 con quello ex art. 167 del d.lgs. 42/2004, deve risultare da un adeguato accertamento istruttorio e non può fondarsi su affermazioni generiche o presuntive.
  • La Soprintendenza non può assumere come già accertata la decadenza di un titolo edilizio in sanatoria rilasciato dal Comune, soprattutto quando l’amministrazione comunale abbia interpretato le prescrizioni del titolo come prorogate o ancora efficaci; la decadenza deve essere previamente verificata dall’autorità competente sulla base della disciplina concretamente applicata.
  • Le proroghe e modifiche delle prescrizioni apposte a un titolo edilizio in sanatoria devono essere considerate nella ricostruzione della sua efficacia: non è legittimo ritenere automaticamente decaduto il titolo senza esaminare gli atti comunali che abbiano differito i termini per l’adempimento.
  • L’annullamento dell’archiviazione di un’istanza paesaggistica per erronea qualificazione dell’intervento impone alle amministrazioni competenti una nuova istruttoria e una nuova determinazione, nel rispetto della ripartizione delle rispettive competenze.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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