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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12032/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti contestavano la sentenza di appello su più punti: 1) vizio di travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, alle sue condizioni di salute e al riconoscimento fotografico (sostenendo che la vittima era compromessa cognitivamente e che il riconoscimento era inattendibile); 2) vizio di motivazione e contraddittorietà della decisione rispetto alla valutazione delle dichiarazioni e delle inesattezze del racconto; 3) omissione o insufficienza nella rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. (richiesta acquisizione cartella clinica e audizione dei familiari della vittima); 4) vizi nella determinazione della pena, nell'applicazione delle aggravanti e nella valutazione della recidiva e delle attenuanti; 5) errata valutazione della prova scientifica (esito negativo del confronto del DNA).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché basati su motivi non consentiti o manifestamente infondati. In particolare, ha ritenuto congrua e non lacunosa la motivazione della Corte di Appello circa: l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento fotografico; la correttezza del rifiuto della rinnovazione istruttoria in sede di giudizio abbreviato di appello; la valutazione non automatica e non smentita del DNA alla luce del complesso probatorio; e la motivazione sulla determinazione della pena e sull'applicazione della recidiva. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Nel giudizio abbreviato d'appello le parti possono sollecitare l'integrazione istruttoria, ma non hanno un diritto alla raccolta della prova; il giudice integra l'istruttoria ex officio solo nel limite dell'assoluta necessità. Il rigetto della richiesta va adeguatamente motivato ma non è sempre obbligatoria la rinnovazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Le regole di cui all'art. 192 c.p.p. (sull'assunzione delle dichiarazioni) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono, se adeguatamente motivate sul piano soggettivo e intrinseco, costituire da sole il fondamento della condanna.

  • art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili tutti gli atti d'indagine legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compresi i verbali di individuazione fotografica.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sostanziale del reato di rapina aggravata invocata nel capo di imputazione; la sentenza d'appello ha riformato la precedente decisione di primo grado rideterminando la misura della pena nei termini indicati.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Ai fini di inammissibilità del ricorso per cassazione, è rilevante la carenza di specificità del motivo: la mera reiterazione di censure già disattese dal giudice di merito senza una critica puntuale può rendere il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di responsabilità per il deposito di ricorso manifestamente infondato o per colpe nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 a carico di ciascun ricorrente.

  • art. 52 d.lgs. n.196/2003

    Norma sulla protezione dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi generalità e dati identificativi delle parti, come imposto dalla legge.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nel procedimento di impugnazione; contesto procedurale relativo ai mezzi e ai limiti dell'impugnazione (menzionato tra i riferimenti normativi utilizzati per valutare censura e ricorso).

Massime di principio

  • Nel giudizio abbreviato d'appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non garantisce un diritto assoluto alla raccolta di nuove prove: il giudice può negarla se la motivazione mostra che le prove già acquisite sono sufficienti e coerenti.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate e motivate, costituire l'unico fondamento della condanna; il giudice deve motivare la valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca.
  • L'individuazione fotografica va valutata come una dichiarazione e non è disposta da regole formali: la sua forza probatoria dipende dalla congruità, coerenza e dalle circostanze in cui è stata resa.
  • Un esito di accertamento scientifico (es. DNA non compatibile) non determina automaticamente l'annullamento della valutazione di responsabilità se il giudice di merito, con motivazione adeguata, ritiene il quadro probatorio complessivamente convincente.
  • La determinazione della pena non richiede sempre una motivazione analitica se il parametro valutativo è evincibile dall'argomentazione complessiva della sentenza; tuttavia il giudice deve indicare gli elementi decisivi che giustificano lo scostamento dal minimo edittale.
  • I ricorsi per cassazione devono essere specifici e non la mera riproposizione di censure già disattese: la mancanza di specificità può comportarne l'inammissibilità e sanzioni economiche.

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