Cassazione Penale, Sentenza n. 12032/2026 del 30/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti contestavano la sentenza di appello su più punti: 1) vizio di travisamento della prova rispetto alle dichiarazioni della persona offesa, alle sue condizioni di salute e al riconoscimento fotografico (sostenendo che la vittima era compromessa cognitivamente e che il riconoscimento era inattendibile); 2) vizio di motivazione e contraddittorietà della decisione rispetto alla valutazione delle dichiarazioni e delle inesattezze del racconto; 3) omissione o insufficienza nella rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603 c.p.p. (richiesta acquisizione cartella clinica e audizione dei familiari della vittima); 4) vizi nella determinazione della pena, nell'applicazione delle aggravanti e nella valutazione della recidiva e delle attenuanti; 5) errata valutazione della prova scientifica (esito negativo del confronto del DNA).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché basati su motivi non consentiti o manifestamente infondati. In particolare, ha ritenuto congrua e non lacunosa la motivazione della Corte di Appello circa: l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e del riconoscimento fotografico; la correttezza del rifiuto della rinnovazione istruttoria in sede di giudizio abbreviato di appello; la valutazione non automatica e non smentita del DNA alla luce del complesso probatorio; e la motivazione sulla determinazione della pena e sull'applicazione della recidiva. Per tali ragioni i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato d'appello le parti possono sollecitare l'integrazione istruttoria, ma non hanno un diritto alla raccolta della prova; il giudice integra l'istruttoria ex officio solo nel limite dell'assoluta necessità. Il rigetto della richiesta va adeguatamente motivato ma non è sempre obbligatoria la rinnovazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Le regole di cui all'art. 192 c.p.p. (sull'assunzione delle dichiarazioni) non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono, se adeguatamente motivate sul piano soggettivo e intrinseco, costituire da sole il fondamento della condanna.
art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen.
Nel giudizio abbreviato sono utilizzabili tutti gli atti d'indagine legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compresi i verbali di individuazione fotografica.
art. 628 cod. pen.
Norma sostanziale del reato di rapina aggravata invocata nel capo di imputazione; la sentenza d'appello ha riformato la precedente decisione di primo grado rideterminando la misura della pena nei termini indicati.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ai fini di inammissibilità del ricorso per cassazione, è rilevante la carenza di specificità del motivo: la mera reiterazione di censure già disattese dal giudice di merito senza una critica puntuale può rendere il ricorso inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma a titolo di responsabilità per il deposito di ricorso manifestamente infondato o per colpe nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 a carico di ciascun ricorrente.
art. 52 d.lgs. n.196/2003
Norma sulla protezione dei dati personali: in caso di diffusione del provvedimento vanno omessi generalità e dati identificativi delle parti, come imposto dalla legge.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiamato nel procedimento di impugnazione; contesto procedurale relativo ai mezzi e ai limiti dell'impugnazione (menzionato tra i riferimenti normativi utilizzati per valutare censura e ricorso).
Massime di principio
- Nel giudizio abbreviato d'appello la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non garantisce un diritto assoluto alla raccolta di nuove prove: il giudice può negarla se la motivazione mostra che le prove già acquisite sono sufficienti e coerenti.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate e motivate, costituire l'unico fondamento della condanna; il giudice deve motivare la valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca.
- L'individuazione fotografica va valutata come una dichiarazione e non è disposta da regole formali: la sua forza probatoria dipende dalla congruità, coerenza e dalle circostanze in cui è stata resa.
- Un esito di accertamento scientifico (es. DNA non compatibile) non determina automaticamente l'annullamento della valutazione di responsabilità se il giudice di merito, con motivazione adeguata, ritiene il quadro probatorio complessivamente convincente.
- La determinazione della pena non richiede sempre una motivazione analitica se il parametro valutativo è evincibile dall'argomentazione complessiva della sentenza; tuttavia il giudice deve indicare gli elementi decisivi che giustificano lo scostamento dal minimo edittale.
- I ricorsi per cassazione devono essere specifici e non la mera riproposizione di censure già disattese: la mancanza di specificità può comportarne l'inammissibilità e sanzioni economiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11791/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11792/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11793/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11794/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11795/2026 del 30/03/2026
- Sentenza penale · 30 mar 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 11797/2026 del 30/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →